Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11064 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet t – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12104/2013 R.G. proposto da:

Food Company di R.R. & c. s.a.s. + 3, rappresentati e difesi

dagli avvocati Oreste e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto

presso lo studio in Roma, via Lungotevere dei Mellini 17;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 585/04/12, depositata in

data 13/11/2012, non notificata.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Salerno ha rigettato il ricorso della società Food Company S.a.s., Ristorante – pizzeria, avverso l’avviso di accertamento analitico-induttivo emesso dall’Agenzia delle entrate, con cui era stato elevato a Euro 133.488,00, ai fini Iva ed Irap, il reddito dichiarato per l’anno 2007 (pari a Euro 22.017,00) e rettificato per i medesimi periodi il reddito di partecipazione ai fini Irpef dei soci. Alla base della rettifica, l’Agenzia aveva posto la antieconomicità della gestione, non giustificata sul piano razionale, che faceva presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore al reale. La ricostruzione indiretta dei ricavi era stata effettuata considerando i fattori principali dell’attività, quali farina, bibite, dessert, prodotti di rosticceria.

2. La Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno (CTR), con sentenza n. 585/04/12, depositata in data 13 novembre 2012, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. La CTR rilevava che: – era legittima la presunzione circa l’esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti costituite da un margine operativo palesemente inferiore a quello medio; i contribuenti non avevano giustificato adeguatamente gli scostamenti contestati; – sussistevano tuttavia incongruenze in merito ai quantitativi di materia prima utilizzata (farina) ed al listino prezzi considerato, cosicchè i maggiori ricavi venivano predeterminati complessivamente in Euro 82.744,57, con corrispondente proporzionale riduzione dei redditi di partecipazione dei soci.

3. La sentenza è stata impugnata dai contribuenti sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. In data 20/2/2020 l’avvocato Cantillo Oreste, per conto della contribuente, ha depositato le domande di definizione agevolata delle controversie, corredate dai Mod. F24, relativi ai pagamenti effettuati, presentate dalla società Food Company s.a.s. e dai soci R. e S..

5. Al fine di chiarire la posizione della socia G. che non ha presentato istanza di definizione agevolata, ma che nella sentenza della CTR figurava come ricorrente, con ordinanza interlocutoria emessa all’adunanza del 26/2/2020, la Corte ha invitato la contribuente a chiarire questa discrasia.

6. Con memoria pervenuta il 30/9/2020, il difensore della società ha chiarito che nei confronti della socia G. non era stato emesso nessun accertamento personale, e che la sua partecipazione al processo derivava dall’accertamento societario, oggetto di impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In applicazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo va dichiarato estinto.

2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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