Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11064 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 868/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

5.5.08, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 22 maggio 2008 con cui la Corte d’appello di Lecce, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.M.V., nata il (OMISSIS), nei confronti dell’Inps, per ottenere la trasformazione della pensione sociale di cui era in godimento (avente origine a sua volta dal mutamento, a seguito del compimento del 65 anno di eta’, dell’assegno di invalidita’ di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13) nell’assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, con l’aumento previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 67 in quanto in possesso del prescritto requisito reddituale;

Letto il ricorso dell’Inps con cui ci si duole che sia stato riconosciuto il diritto alla trasformazione della pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26 nell’assegno sociale ex lege n. 335 del 1995, art. 3, comma 6;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Vista la sentenza di questa Corte n. 18825 del 9 luglio 2008 con cui si e’ affermato che – stante la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, comma 1, il quale sancisce testualmente: “In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli artt. 12 e 13, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’eta’ di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26” – l’ammissione di mutilati ed invalidi civili alla pensione sociale (di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26), in sostituzione della pensione di inabilita’ o dell’assegno di invalidita’ (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, cit.) e’ consentita “dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’eta’ di 65 anni” ed ha carattere automatico, in quanto prescinde – secondo la giurisprudenza (ora) consolidata di questa Corte (vedine le sentenze n. 10972/2001 delle sezioni unite, n. 13570/2001; 5689, 5066, 4184, 974/2002;

3579/2004 della sezione lavoro) – dal possesso del requisito reddituale – per l’accesso alla pensione sociale – costituendone presupposto sufficiente la titolarita’ di pensione di inabilita’ o di assegno di invalidita’ e, con esso, il (gia’ accertato) possesso del requisito reddituale – di maggiore favore – che e’ previsto per l’accesso alle stesse prestazioni, in favore, appunto, di mutilati ed invalidi civili;

Vista la disposizione sopravvenuta di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6. (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) il quale sancisce testualmente: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e’ corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”.

Ritenuto che alla emanazione di questa norma non consegue pero’ l’abolizione – a far tempo dal 1 gennaio 1996, delle pensioni sociali, precedentemente conseguite nel vigore della disciplina di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, cit. – al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, giacche’ di esse si fa menzione in disposizioni di legge successive, e cioe’ dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 67, per cui la maggiorazione ivi introdotta – a decorrere dal 1 gennaio 1999 – risulta riferita – alternativamente – alla pensione sociale, appunto, ed all’assegno sociale;

Ritenuto che parimenti non ne risulta l’abrogazione (ai sensi dell’art. 15 disp. gen.), espressa oppure tacita – per incompatibilita’ con la sopravvenuta istituzione dell’assegno sociale, appunto, in luogo della pensione sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, cit.) – della prospettata sostituzione automatica (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, comma 1, cit.) – al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’ – della stessa pensione sociale alla pensione di inabilita’ oppure all’assegno di invalidita’, in favore di mutilati ed invalidi civili (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, cit.);

Ritenuto che, coerentemente, mutilati ed invalidi civili – titolari di pensione di inabilita’ o di assegno di invalidita’ (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, cit.) – sono ammessi alla pensione sociale oppure all’assegno sociale (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n, 118, art. 19, comma 1, cit.) – del pari automaticamente – a seconda che il “primo giorno del mese successivo al compimento dell’eta’ di 65 anni” cada (o meno) prima della data (1 gennaio 1996) della istituzione dell’assegno sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, cit.), in luogo della pensione sociale (sul punto, vedi Cass. n. 18713, 17083/2004). In altri termini, mutilati ed invalidi civili – titolari di pensione di inabilita’ o di assegno di invalidita’ – continuano a percepire la pensione sociale – conseguita, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, entro il novembre 1995 – mentre hanno diritto, invece, all’assegno sociale, ove la stessa eta’ (di sessantacinque anni, appunto) sia stata raggiunta in data successiva (cioe’ dal dicembre 1995 in avanti);

Ritenuto che ha quindi errato la sentenza impugnata nell’affermare la trasformazione della pensione sociale in godimento da parte della M. in assegno sociale, perche’, costei, titolare dell’assegno di invalidita’ civile, essendo nata nel 1918, al compimento dei sessantacinque anni, aveva avuto la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26 e quindi ben prima dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 che ha appunto introdotto l’assegno sociale per chi ne aveva diritto dal primo gennaio 1996, lasciando immutato il godimento della pensione sociale a coloro che l’avevano acquisita anteriormente;

Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, la quale, negata la trasformazione suddetta, deve verificare quale debba essere l’ammontare della pensione sociale della M., in particolare se le competano gli aumenti introdotti nel tempo dal legislatore e deve provvedere altresi’ per le spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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