Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11063 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6969/2013 R.G. proposto da:

C.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola La Rocca

e Maria Luisa Carnazza, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, viale Etiopia 83;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 27/23/12, depositata in

data 25 gennaio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2021 dal

Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– C.C. (di seguito, la contribuente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 25 gennaio 2012, di parziale rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado: con il ricorso era stato chiesto l’annullamento dell’avviso accertamento per Iva, relativo all’anno di imposta 2004, con cui si erano contestata operazioni di acquisto inesistenti;

– il giudice di appello confermava l’accertamento soltanto relativamente all’applicazione delle sanzioni, mentre riteneva che la mancata utilizzazione del credito ne impedisse il recupero;

– il ricorso è affidato a due motivi; l’agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– la sentenza della CTR è stata impugnata anche dall’agenzia delle entrate, per due motivi, relativamente all’annullamento della rettifica Iva, cui la contribuente ha resistito con controricorso;

– con memoria del 7 febbraio 2020, la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo presentato, in data 26 gennaio 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 – accolta da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. -, e ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale per cassazione;

– la Corte all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020 ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia per “accertamenti sulla definizione agevolata”;

– nessuna comunicazione degli uffici finanziari è pervenuta;

– relativamente alla presente fattispecie in cui sia la contribuente che l’agenzia hanno impugnato la sentenza deve trovare applicazione il seguente principio di diritto: “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.”.

– l’agenzia non ha depositato memoria in relazione a detta adunanza e a seguito della fissazione della nuova trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria. Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto. Risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati in precedenza, una fattispecie di estinzione ex lege del processo per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 più volte cit., della quale si deve senz’altro fare dichiarazione;

– in conseguenza della rinuncia, i ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse;

– le spese vanno compensate: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01)”.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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