Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11063 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MENICHELLA

LAMERICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1321/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

10.4.08, depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 24 aprile 2008 con cui la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda, proposta da T.V. nei confronti dell’Inps, di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2000 e 2001, essendo stata affermata la illegittimita’ della cancellazione; rigettava invece l’appello proposto dal T., il quale lamentava che non era stato provveduto, dal giudice di primo grado, sulla ulteriore domanda da lui proposta di restituzione della somma che gli era stata trattenuta, senza motivazione, dall’Istituto per Euro 1.260,24. La Corte territoriale, premesso che effettivamente il primo giudice non si era pronunciato sul punto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., rigettava comunque la domanda, sul rilievo che il prospetto informatico prodotto era scarsamente intellegibile e, quanto alle allegazioni, il ricorrente si era limitato a dire che detta somma era stata “ingiustamente recuperata” senza indicare le modalita’ del recupero stesso, senza la data e senza causali; ne’ valeva a sorreggere la domanda la mancata contestazione dell’Inps giacche’ il presupposto di efficacia della mancata contestazione e’ che i fatti costitutivi vengano affermati;

Letto il ricorso con cui il T. si duole che la sua domanda sia stata rigettata nonostante la mancata contestazione da parte dell’Istituto;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ la Corte territoriale ha seguito l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 1369 del 26/01/2004) per cui, in relazione ai fatti costitutivi, sussiste un onere di allegazione da parte del lavoratore, al cui mancato assolvimento non puo’ sopperire la non contestazione da parte del convenuto, giacche’ il presupposto dell’obbligo di contestazione e’ che i fatti costitutivi siano affermati, potendosi pretendere che il convenuto prenda posizione in ordine ad essi in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, solo in relazione alla loro affermazione da parte dell’attore. Si e’ ancora confermato (Sez. U, n. 11353 del 17/06/2004) che “Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talche’ la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perche’ lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto puo’ avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perche’ fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perche’ rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare cio’ che non e’ stato detto, anche perche’ il rito del lavoro si caratterizza per una circolarita’ tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilita’ di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonche’ su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.

Ritenuto che, nella specie, la mancata contestazione dell’Inps non puo’ valere ad alcun fine perche’ nessun fatto costitutivo veniva allegato dall’attuale ricorrente, non essendosi mai precisato quando, come, ed a qual titolo la somma di cui si pretende la restituzione sarebbe stata recuperata dall’Istituto.

Ritenuto altresi’ che nel presente ricorso, si modifica anche l’oggetto della pretesa, perche’ si assume che, diversamente da quanto trattato nei gradi di merito, non si tratterebbe di illegittima ripetizione di indebito da parte dell’Inps, ma della mancata corresponsione della medesima somma da parte dell’istituto, a causa della illegittima cancellazione dagli elenchi;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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