Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11063 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 583-2016 proposto da:

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO DI LORENZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORTONA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA F. DENZ A 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA

ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIA D’ILIO, LORENZO

DEL FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 973/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 973/7/2015, depositata il 24 settembre 2015, notificata il 28 settembre 2015, la CTR dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – ha respinto l’appello proposto dalla sig.ra G.A.M. nei confronti del Comune di Ortona per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Chieti, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 relativamente a particella di terreno ritenuta area fabbricabile.

Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea applicazione e/o interpretazione della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha escluso che l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) del Comune di Ortona avesse comportato l’automatica caducazione della delibera di adozione del piano stesso da parte del Comune, di modo che l’area oggetto dell’atto impositivo non potesse essere più ritenuta fabbricabile secondo la previsione di piano, senza che quindi potessero nella fattispecie trovare applicazione i principi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25505 e 25506 del 2006, richiamate dalla decisione impugnata. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Premesso che sono incontroversi i fatti storici posti a base della decisione impugnata e che possono riassumersi nell’intervenuto annullamento, con sentenze del TAR Abruzzo n. 550 e n. 557 del 2014 della delibera di approvazione del PRG per vizi propri del procedimento di approvazione, non essendo stato preceduto l’atto di approvazione dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dagli studi di microzonizzazione sismica di cui alla L.R. Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5, il motivo – che si limita a prospettare come conseguenza automatica ex se dell’annullamento dell’atto di approvazione la caducazione del piano regolatore, quale atto presupposto – non coglie l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata e, in ogni caso, non dimostra l’erroneità in diritto delle conclusioni affermate rispetto alle circostanze fattuali dalle quali trae origine il relativo assunto, che, d’altronde, appare in linea con i principi espressi in materia dal giudice amministrativo.

Se, infatti, può affermarsi che necessariamente l’annullamento della delibera comunale di adozione del piano determini effetti automaticamente caducanti sul successivo provvedimento di approvazione (cfr., ad esempio, Cons. Stato sez. 4, 14 luglio 2014, n. 3654; Cons. Stato, sez. 4, 28 dicembre 2012, n. 6703) non è altrettanto valida in assoluto la proposizione inversa, proprio in ragione dell’autonomia dei relativi procedimenti.

L’impugnazione del provvedimento di approvazione può, dunque, anche prescindere dalla prospettazione dei vizi propri dell’adozione del piano, e ciò è proprio quanto, come in fatto non è controverso, accaduto nella fattispecie in esame, dove l’annullamento della delibera di approvazione è avvenuta per l’omissione della c.d. VAS, che può intervenire sino all’approvazione del PRG, e della predisposizione degli studi di micro zonizzazione sismica di cui alla L.R. Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5.

Deve, quindi, darsi atto della correttezza in diritto dell’affermazione del giudice tributario d’appello, laddove ha statuito che l’annullamento del provvedimento di approvazione per vizi propri di quest’ultimo lascia in vigore il piano adottato, col solo obbligo per il Comune di completare il procedimento di pianificazione secondo quanto già determinato nella delibera di adozione, emendandolo dei vizi che ne hanno inficiato l’approvazione.

Ed invero, nei casi nei quali si è ritenuto che l’annullamento giurisdizionale dell’approvazione spiegasse i propri effetti anche sulla delibera di adozione, ciò è avvenuto per un giudizio di sostanziale disfavore delle previsioni del piano adottato (cfr. Cons. Stato sez. 5, 2 agosto 2013, n. 4054; Cons. Stato sez. 5, 12 dicembre 2003, n. 8198). D’altronde la stessa impugnativa della delibera di adozione di piano non è suscettibile sempre e comunque di comportare l’annullamento in toto dell’adozione del piano impugnato, ma varia in ragione dei motivi prospettati, sicchè la valutazione dell’ambito degli effetti caducatori deve essere verificata caso per caso.

Nella fattispecie in esame, date le circostanze sopra riportate in fatto, la censura è infondata nella sua premessa maggiore, la cui infondatezza finisce con il travolgere l’argomento consequenziale della pretesa, da parte ricorrente, non riferibilità alla fattispecie in esame del principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con le note sentenze 30 novembre 2006, n. 25505 e n. 25506, secondo cui l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, principio di seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte Cass. Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091), in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), rappresentata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, come convertito nella L. n. 248 del 2006, secondo cui “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, che aveva fatto seguito al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, nella L. n. 248 del 2005.

Resta salva, infatti, nella fattispecie in esame, la qualificazione dell’area in oggetto come fabbricabile, secondo la previsione di piano, non travolta dall’annullamento della delibera di approvazione per motivi afferenti al procedimento stesso di approvazione.

Del pari è inammissibile il secondo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

Nella censura, infatti, parte ricorrente fa confluire considerazioni che, per un verso, ripropongono il motivo originario d’impugnazione con il quale la ricorrente aveva dedotto il difetto di motivazione dell’atto impositivo, per l’altro, senza il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, neppure invocato, sollecitano alla Corte una diversa valutazione rispetto al giudice di merito quanto alla congruità del valore di stima ricavato da relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, ciò che in questa sede è precluso (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5024).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, in conformità ad intervenuta precedente decisione del tutto analoga resa tra le stesse parti da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24309).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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