Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11062 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9450/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI Pasquale, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 820/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

2 9.10.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Perugia, nel confermare la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda di C.E., ex dipendente da azienda autoferrotranviaria, che si era avvalso della facoltà di prepensionamento di cui alla L. 5 gennaio 1996, (di conversione del D.L. 25 novembre 1995, n. 501), per ottenere dall’Inps le differenze pensionistiche asseritamente spettanti ai sensi dell’art. 4 della predetta legge;

Letto il ricorso dell’Inps con cui si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. in L. n. 438 del 1992, per avere rigettato l’eccezione di decadenza ritualmente sollevata;

Letto il controricorso del pensionato e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, trattandosi di decidere se la decadenza, di cui alle disposizioni citate in ricorso, operi anche nel caso in cui la domanda attenga all’ammontare della prestazione previdenziale già riconosciuta e liquidata in misura asseritamente inferiore al dovuto;

Ritenuto che detta decadenza non opera, essendosi da ultimo affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che “La decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che non vanno emesse statuizioni sulle spese stante la tardività del controricorso (notificato il 17.9.2009 mentre il ricorso era stato notificato nell’aprile precedente).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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