Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11061 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1049-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.E., D.L., D.R., elettivamente domiciliati

in ROMA P.ZA DEL CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato

GERARDO TUORTO, che rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso sentenza n. 8583/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso

per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 8583/16 pubblicata il 16 dicembre 2016 con la

quale era stato accolto l’appello proposto da D.L. e D.R.

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.

17133/2015 del 27 luglio 2015 che aveva rigettato il ricorso proposto

dai D. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) relativo ad

imposte di registro ed ipocatastali;

che l’Agenzia delle Entrate in data 9 agosto 2018

ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del

contendere per avere i suddetti contribuenti aderito alla definizione

delle liti fiscali pendenti ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 provvedendo al pagamento della somma dovuta per il perfezionamento della definizione.

Diritto

CONSIDERATO

che sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio

per definizione agevolata del giudizio con spese a carico della parte

che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, stesso art. 11, n. 10.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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