Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11061 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GARLATTI
ALESSANDRO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN
Sergio, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
16.1.09, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata del 16 febbraio 2009 la Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, rigettava la domanda proposta da L.L.G. nei confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione del periodo contributivo per esposizione ad amianto. La Corte rilevava che, per tutti gli altri lavoratori che avevano agito in giudizio, la consulenza espletata in primo grado aveva evidenziato la esposizione in misura superiore alla soglia di legge, ad eccezione del L.L., assunto il 30 dicembre 1985 con le mansioni di fabbro saldatore, per il quale non ricorrevano ne’ i requisiti cronologici, ne’ quelli lavorativi indicati dai consulenti come presupposto per il superamento della soglia;
Visto il ricorso proposto dal L.L. con un motivo, illustrato anche da memoria;
Letto il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti a fronte degli elementi indicati in sentenza – e cioe’ che i consulenti, esaminato il curriculum di ciascun ricorrente, avevano concluso che il superamento della soglia aveva interessato almeno gli addetti alle operazioni di pulizia mediante soffiatura e idropulitura delle apparecchiature del sottocassa – il ricorrente ha direttamente dedotto circostanze in fatto (avere operato sulla pavimentazione delle vetture della metropolitana, notoriamente costituita anche da una grossa materassina in amianto) senza precisare da quali atti di causa queste circostanze sarebbero rilevabili, e quindi senza censurare la motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione di circostanze decisive, tali da condurne all’annullamento;
Ritenuto che il ricorso va rigettato;
Ritenuto che nulla deve disporsi per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche del 2003.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010