Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11061 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 174-2016 proposto da:

C.Z., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA

TIEPOLO, 13, presso lo studio dell’avvocato CHIARA RIVERUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA LABATE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3210/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3210/30/2015, depositata il 10 luglio 2015, la CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla sig.ra C.Z., avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva, con metodo sintetico, determinato ai fini IRPEF un maggior reddito imponibile per gli anni d’imposta dal 2006 al 2008, per i primi due dei quali la ricorrente non aveva presentato alcuna dichiarazione. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “difetto assoluto di motivazione. Violazione sotto diversi aspetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7”, lamentando l’omessa indicazione nell’atto impositivo dei presupposti di fatto a base dell’accertamento, la mancata considerazione delle risposte rese dalla contribuente ai questionari ad essa inviati e l’omessa allegazione dei report dell’anagrafe tributaria dai quali l’Amministrazione ha tratto i cosiddetti indici della capacità contributiva della ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e 41, in ragione della mancata valutazione degli elementi presuntivi addotti dalla contribuente, che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza del maggior reddito imponibile accertato.

Con il terzo motivo, infine, riprendendo le considerazioni di cui al motivo precedente, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe prestato acritica adesione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in conformità alle deduzioni dell’Ufficio, omettendo ogni considerazione delle difese della contribuente.

Il primo motivo è inammissibile.

Di là dalla mancata indicazione del parametro normativo di riferimento (se l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o n. 3), tenuto conto che in realtà si sovrappongono in maniera confusa un preteso error in procedendo e un vizio di violazione di norma di diritto, è sufficiente osservare che, riguardo a detto tipo di censura il motivo, piuttosto che essere diretto a censurare un vizio proprio della sentenza impugnata, è costruito in termini di deduzione della carenza di motivazione propria dell’atto impositivo impugnato, ciò determinandone in modo incontrovertibile l’inammissibilità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497).

Il secondo e terzo motivo sono del pari inammissibili.

Quanto al secondo motivo, parte ricorrente, sotto la specie del vizio di violazione di norma di diritto, prospetta nuovamente alla Corte quelle circostanze fattuali che non sarebbero state adeguatamente valorizzate dal giudice di merito come prova presuntiva contraria idonea a superare la presunzione legale relativa posta dall’accertamento redditometrico in relazione al possesso dei beni indice di capacità contributiva; ciò che è notoriamente precluso in sede di Legittimità (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1436; Cass. sez. 5, 1 aprile 2015, n. 6348).

Il terzo motivo che, pur ancora in difetto di espressa menzione del parametro normativo di riferimento, deve intendersi formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è nella fattispecie in esame ammissibile, giusta l’art. 348 ter c.p.c., u.c., secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), stante la cd. doppia conforme sull’accertamento di fatto compiuto dal giudice tributario in ciascun grado di merito, come desumibile alla stregua del contenuto della sentenza di primo grado allegata al ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legititmità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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