Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11060 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29772-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1932/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che C.G. ha proposto ricorso per

cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia n. 1932/2014 pubblicata l’11 aprile 2014 con la quale

era stato accolto l’appello dall’Agenzia delle Entrate avverso la

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 261/47/12

che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dal C. avverso gli

avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi

dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF per gli anni, rispettivamente,

2006, 2007 e 2008 in conseguenza di un maggior reddito accertato

sinteticamente in merito ad una serie di voci di spesa e di incrementi

patrimoniali;

che l’Agenzia delle Entrate ha presentato istanza

di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avere

il ricorrente presentato domanda di definizione delle liti fiscali

pendenti ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017

provvedendo al pagamento della somma dovuta; che il C. ha pure

comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione

della medesima lite fiscale documentando anche il pagamento delle somme

dovute a tal fine.

Diritto

CONSIDERATO

che sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio

per definizione agevolata del giudizio con spese a carico della parte

che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, stesso art. 11, n. 10.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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