Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11060 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29772-2014 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO
EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1932/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/02/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che C.G. ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia n. 1932/2014 pubblicata l’11 aprile 2014 con la quale
era stato accolto l’appello dall’Agenzia delle Entrate avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 261/47/12
che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dal C. avverso gli
avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi
dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF per gli anni, rispettivamente,
2006, 2007 e 2008 in conseguenza di un maggior reddito accertato
sinteticamente in merito ad una serie di voci di spesa e di incrementi
patrimoniali;
che l’Agenzia delle Entrate ha presentato istanza
di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avere
il ricorrente presentato domanda di definizione delle liti fiscali
pendenti ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017
provvedendo al pagamento della somma dovuta; che il C. ha pure
comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione
della medesima lite fiscale documentando anche il pagamento delle somme
dovute a tal fine.
Diritto
CONSIDERATO
che sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio
per definizione agevolata del giudizio con spese a carico della parte
che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, stesso art. 11, n. 10.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019