Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11060 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2024/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17.3.08, depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza in epigrafe indicata del 7 maggio 2008 con cui la Corte d’appello di Napoli confermava la statuizione di primo grado, di condanna dell’Inps al pagamento a T.G. degli interessi legali da ritardo nella erogazione del sussidio per lavori socialmente utili, che avrebbe dovuto essere corrisposto a scadenze quindicinali, e non mensili, al pari dell’indennita’ di disoccupazione;

Letto il ricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi piu’ volte affermato (Cass. n. 12747 del 20/05/2008, n. 13209 del 22/5/2008) che “L’indennita’ di mobilita’, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 pur essendo determinata, alla stregua della disciplina dell’indennita’ di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposta con cadenza mensile, attese le peculiarita’ della relativa disciplina che si riferisce ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di eta’ o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilita’ di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attivita’ lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. 223 del 1991, art. 9, comma 5 in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonche’ alla detraibilita’ delle mensilita’ gia’ godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono una attivita’ autonoma o in cooperativa, risolvendosi, per questo aspetto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno del mese;

Ritenuto che pertanto il ricorso deva essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e che, non essendovi necessita’, all’esito del principio affermato, di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo;

Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 che non sono applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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