Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1106 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2586-2019 proposto da:

P.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MARINO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERO TOMASELLI;

– controricorrente –

contro

V.A., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 698/2018 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.D., formulando due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 698/2018 del Tribunale di Cassino dell’1 giugno 2018, pubblicata il 6 giugno 2018, che aveva respinto per tardività l’atto di appello da lui proposto avverso la decisione dei Giudice di Pace di Sora, n. 89/2017, che aveva rigettato la sua istanza risarcitoria per i danni riportati nell’incidente stradale occorso in data 22 gennaio 2004 nel Comune di Sora, ritenendo non dimostrata la titolarità del diritto di proprietà del veicolo incidentato al momento del sinistro.

In particolare, il Tribunale riteneva che la sentenza impugnata, essendo stata depositata in cancelleria il 30 maggio 2017, avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, che detto termine, pertanto, era venuto a scadenza il 30 novembre 2017, che, conseguentemente, l’atto di citazione in appello del 2 gennaio 2018 doveva essere considerato tardivo.

Unipolsai Assicurazioni SPA resiste con controricorso, corredato di memoria.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “l’inosservanza e l’erronea applicazione di norme di diritto (art. 155 c.p.c., L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modifiche, L. 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla L. 31 marzo 1954, n. 90 e dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, D.P.R. n. 792 del 1985) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

L’errore attribuito alla Corte territoriale è quello di non aver tenuto conto, nel computo dei termini, della sospensione di diritto dall’1 al 31 agosto, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modifiche. Il termine per proporre appello, di conseguenza, scadeva sabato 30 dicembre 2017. Considerando che qualora il termine scada in un giorno festivo esso è prorogato di diritti al primo giorno feriale successivo ex art. 155 c.p.c., comma 4, che il sabato è considerato festivo, e che ai sensi della L. n. 260 del 1949 e successive modifiche, sono considerate festive tutte le domeniche, gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, 11 maggio, il 15 agosto, l’1 novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre, e che, secondo il D.P.R. n. 792 del 1985, anche 11 gennaio rientra tra le festività, il termine ultimo per la proposizione dell’appello della sentenza del Giudice di Pace di Sora era il 2 gennaio 2018.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, risultante dai testo della sentenza, per omessa adozione del provvedimento indispensabile, con conseguente richiesta a questa Corte di procedere all’esame diretto degli atti e di decidere in ordine alla sussistenza della sua legittimazione ad agire a titolo risarcitorio, provata dalla fattura di acquisto dell’auto in data 5 gennaio 2014, al suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, all’erronea interpretazione di norme di legge e delle risultanze istruttorie.

3. In primo luogo va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sull’assunto che il ricorrente, nell’esposizione dei fatti, si sia limitato a riportare in sintesi i dispositivi delle sentenze del Giudice di Pace di Sora e del Tribunale di Cassino, omettendo la ricostruzione del processo di primo grado e di quello d’appello, di riportare le motivazioni delle due sentenze di merito, le difese della parti e, prima ancora, qualunque riferimento al fatto sostanziale all’origine della causa.

Va rilevato, infatti, che, pur presentando la premessa che precede l’illustrazione dei motivi i difetti denunciati da UnipolSai, detti difetti risultano colmati dall’illustrazione dei motivi; di conseguenza, trova applicazione l’insegnamento di questa Corte (Sez. Un., 11/04/2012, n. 5698), secondo cui il ricorso non può dirsi inammissibile se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso.

4. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ha, infatti, erroneamente ritenuto che il termine per proporre appello fosse scaduto il 30 novembre 2017, ben prima della notifica della relativa impugnazione.

La decisione non ha tenuto conto che non si computano i giorni compresi tra il prime e il 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e che se il termine viene a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

5. Il secondo motivo è assorbito.

6. La decisione impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la controversia è rinviata al Tribunale di Cassino, in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, cui è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto. Rinvia la controversia al Tribunale di Cassino, in persona di diverso Magistrato appartenente allo stesso Ufficio Giudiziario, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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