Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1106 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 20/01/2020), n.1106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23461/2018 proposto da:

C.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 13 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da C.J., cittadino della Nigeria, proveniente dallo Stato del Delta, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di essere originario dello Stato del Delta della Nigeria e, in ordine alle motivazioni della propria scelta di lasciare il Paese di origine, ha fatto riferimento ad una vicenda di vita privata e di giustizia comune che, anche se credibile, comunque non può rilevare ai fini della protezione internazionale;

b) d’altra parte, le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che nella zona geografica di provenienza del ricorrente si riscontra soprattutto la presenza di una criminalità sostanzialmente comune, mentre non possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

c) si rinvengono esclusivamente problematiche connesse allo stato di povertà di quelle fasce della popolazione locale che non fruiscono dei benefici connessi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e questo può sfociare in episodi di violenza anche contro le forze di polizia;

d) quanto al riferito tentativo dei componenti di una setta di costringere, anche con la forza, il richiedente ad affiliarsi, va precisato che il racconto sul punto risulta poco credibile perchè le c.d. “campus cult” cercano adepti tra gli studenti specialmente universitari mentre il richiedente ha dichiarato che faceva il falegname, dopo aver frequentato solo per alcuni anni una scuola;

e) pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

f) neppure può essere concessa la protezione umanitaria perchè la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, d’altra parte le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente, anche se credibili e giustificate, non consentono da sole il rilascio del permesso per motivi umanitari e neppure l’interessato ha fornito prova di elementi sufficienti per assumere come seriamente intrapreso un percorso di integrazione in Italia;

3. il ricorso di C.J. domanda la cassazione del suddetto decreto per un unico, articolato motivo; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo si denuncia motivazione omessa, carente, insufficiente e/o contraddittoria su fatti e questioni controverse e decisive ai fini del giudizio, in particolare per avere il Tribunale respinto le domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria con motivazione meramente apparente e per non averne accertato la fondatezza utilizzando il proprio potere istruttorio officioso;

il ricorrente, dopo aver richiamato il principio di non refoulement, riferisce che il Paese di provenienza del ricorrente sarebbe la Libia e non il Paese di origine, visto che in Libia egli si era trasferito e poi ha deciso di lasciarla quando è scoppiata la guerra civile del 2011 e la situazione è divenuta molto difficile per i lavoratori stranieri;

di conseguenza si sostiene, in primo luogo, che al ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in riferimento alla situazione della Libia;

il Tribunale considera solo la situazione del Paese di origine, ma comunque lo fa con argomentazioni che non sono idonee a spiegare le soluzioni adottate e che non sono il frutto di un doveroso approfondimento istruttorio d’ufficio volto ad accertare, anche ai fini della protezione umanitaria, se le autorità nigeriane siano in grado di offrire al ricorrente una protezione adeguata rispetto alle minacce subite;

2. l’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

2.1. infatti, nella sostanza le censure proposte si risolvono nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, denuncia che oltretutto viene formulata come omissione, insufficienza e contraddittorietà motivazionale mentre il vizio della motivazione così dedotto non costituisce più ragione cassatoria, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

2.2. in base a tale riformulazione la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

3. il ricorrente richiama anche il principio del c.d. “non refoulement” (divieto di espulsione o di respingimento), sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951, recepito nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 secondo cui nessun rifugiato o richiedente la protezione internazionale può essere espulso o respinto verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche;

3.1. tuttavia, la relativa invocazione risulta del tutto astratta e non si traduce in una specifica censura riferita al provvedimento impugnato, come tale, esaminabile dal giudice di legittimità perchè formulata in modo conforme alla natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, nel quale il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (vedi, di recente: Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479);

3.2. infatti, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21672), mentre nella specie ciò non risulta;

4. a ciò va aggiunto che le questioni relative al soggiorno in Libia del ricorrente non trovano alcun riscontro nel provvedimento impugnato nè il ricorrente dimostra che facevano parte del thema decidendum del Tribunale, sicchè ne risulta inammissibile la trattazione in questa sede;

4.1. infatti, trova riscontro per costanti e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per tutte: Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020);

b) pertanto, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e che non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (tra le tante: Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 23 settembre 2016, n. 18719; Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038);

5. infine, devono essere respinti i profili di censura con i quali si denuncia la motivazione apparente del decreto impugnato con riguardo al rigetto delle domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria;

5.1. invero, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014);

5.2. nella specie sia per quel che riguarda il rigetto della protezione sussidiaria sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria non è ipotizzabile il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni risultano sostenute da una chiara – ancorchè sintetica – motivazione;

5.3. nel primo caso, risulta chiaramente che è stata esclusa la sussistenza degli elementi che possano eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende familiari – come quella narrata – le quali non possono essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (vedi: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043);

5.4. nel secondo caso è altrettanto chiaro che il rigetto della protezione umanitaria è stato disposto per mancanza di elementi da cui desumere che l’interessato versi in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la suddetta forma di protezione, non essendo stata neanche dimostrata, in modo specifico, l’avvenuta integrazione e stabilizzazione in Italia;

5.5. nella descritta situazione le suddette censure appaiono senz’altro infondate, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni contestate, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso;

5.6. si tratta, quindi, di una motivazione che non corrisponde affatto alla suindicata nozione di “motivazione apparente”, alla quale il ricorrente fa riferimento nel tentativo di ottenere in questa sede una diversa valutazione delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente;

6. altrettanto inammissibile, per assoluta genericità, è la censura con la quale si contesta il mancato utilizzo, da parte del Tribunale, dei propri poteri istruttori officiosi senza neppure considerare il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui qualora le dichiarazioni dell’interessato siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, evenienza che qui non viene in considerazione (vedi, per tutte: Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892);

6.1. d’altra parte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

7. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

8. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

9. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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