Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1106 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 07/11/2016, dep.18/01/2017), n. 1106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19156-2010 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SAN MICHELE OP SPA in persona del Presidente del
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio
dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURIZIO LOGOZZO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 87/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 12/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCO AGOSTINO che si riporta agli
atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 87 del 12 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riformando integralmente la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dall’Azienda Agricola San Michele “O.P.” s.p.a., aveva annullato quattro avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nei confronti dell’Associazione Ortofrutticola Molisana, che aveva intrattenuto rapporti commerciali con la suddetta azienda agricola, da cui era emerso che le quantità di prodotti indicati nei documenti di trasporto emessi dai produttori molisani, soci della predetta Associazione, erano inferiori a quelle fatturate, recuperava a tassazione i ricavi non contabilizzati conseguiti dalla predetta società contribuente relativamente agli anni di imposta 2000 e 2001, ai fini IRPEG ed IRAP, e ai fini IVA con riferimento agli anni dal 2000 al 2002.
1.1. I giudici di appello ritenevano di non condividere la tesi sostenuta dalla contribuente – secondo cui quelli fatturati erano i quantitativi netti dei prodotti ortofrutticoli acquistati, necessariamente differenti da quelli indicati in maniera approssimativa sui documenti di trasporto, in mancanza di strumenti di pesatura nei luoghi di raccolta e prima dell’accurata pulizia cui venivano sottoposti una volta giunti a destinazione – in quanto l’Associazione, effettuando la fatturazione alla fine di ciascun mese, aveva tutto il tempo per provvedere alla fatturazione dei quantitativi effettivamente rilevati e comunque ad apportare le opportune variazioni.
2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi, cui l’intimata replica con controricorso.
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa motivazione sulla circostanza relativa all’alterazione dei quantitativi di merce risultanti dai documenti di trasporto esaminati dalla G.d.F. per avere i verificatori erroneamente quanto arbitrariamente decuplicato, con l’aggiunta di uno zero finale, il peso indicato dai produttori agricoli.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici di appello dapprima qualificato come fatti notori ed incontestabili – come tali non abbisognevoli di dimostrazione – alcune circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento della domanda di rigetto dell’appello (ovverosia che i prodotti raccolti nei campi venivano sottoposti ad una grossolana pulizia prima della spedizione al cessionario e che nei campi di raccolta non vi erano bilance per la pesatura dei prodotti) e quindi accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate sul rilievo che la società contribuente non aveva fornito la prova di quei medesimi fatti.
3. Il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente, risultando connotato di decisività (v., sul principio della “ragione più liquida”, Cass. S.U. n. 9936 del 2014, n. 12002 del 2014 e n. 16462 del 2016), è fondato e va accolto.
3.1. Invero, i giudici di appello, dopo aver affermato che “è incontestabile che, nei campi, una volta raccolto il prodotto questo viene immediatamente immesso nelle casse, previa una grossolana pulizia, e spedito al cessionario”, con bolle di accompagnamento riportanti soltanto una stima del peso della merce, essendo “notorio che nei campi non esistono bilance per stabilire il peso del prodotto”, e che il peso effettivo del prodotto ceduto è quello risultante dalla pesatura effettuata dall’azienda cessionaria dopo aver provveduto “ad un’accurata pulizia della merce”, “che, mediamente, risulta essere diversa rispetto a quella riportata nelle bolle di accompagnamento”, ha sostenuto che la società cedente (nella specie, l’associazione Ortofrutticola Molisana) avrebbe avuto tutto il tempo per provvedere alla fatturazione corretta dei quantitativi rilevati dalla cessionaria o, quanto meno per apportare le necessarie variazioni, perchè “effettuava la fatturazione alla fine di ciascun mese”.
Orbene, la conclusione tratta dai giudici di appello dalle incontestate e pacifiche premesse fatte sulle modalità di quantificazione della merce venduta difetta di coerenza logica in quanto, se è vero che la pesatura della merce effettuata dopo la sua ripulitura restituiva una minore quantità della stessa rispetto a quella indicata nelle bolle di accompagnamento, allora non vi era alcuna necessità di apportare delle variazioni alle fatture, perchè queste venivano emesse dall’associazione ortofrutticola sulla base del quantitativo effettivo della merce ceduta. E l’incoerenza del ragionamento decisorio è reso altresì evidente dal fatto che i giudici di appello hanno ritenuto inapplicabile al caso di specie un documento di prassi del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, che, nel regolare la medesima situazione fattuale (di differenze quantitative dei prodotti agricoli al netto degli sfridi), invitava ad attribuire rilevanza al quantitativo riportato sulla bolla di consegna rilasciata dall’industria di trasformazione. Orbene, seppure tale documento si riferisce ai rapporti finanziari tra soci di associazione ortofrutticola e quest’ultima una volta effettuata la consegna a detta industria, la CTR avrebbe dovuto spiegare la ragione per la quale anche il rapporto a monte – cioè tra associazione cedente ed impresa di trasformazione cessionaria – non dovesse essere assoggettata allo stesso criterio di determinazione dei quantitativi di merce.
3. In sintesi, dunque, il secondo motivo va accolto, con conseguente assorbimento del primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017