Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11059 del 27/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11059 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 18193-2014 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELL PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

D’ELIA ANTONIO MARTINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA T. CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA TITONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 27/05/2016

TOMMASO MARIA DE GRAND1S giusta procura in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2170/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

Fatto e diritto
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado
che aveva respinto, per mancata tempestiva dimostrazione dei requisiti
socio-economici, la domanda di Antonio Martino D’Elia intesa al
conseguimento dell’assegno di cui all’art. 13 L. n. 118 del 1971, ha
dichiarato il diritto dell’originario ricorrente alla prestazione in
controversia a decorrere dall’istanza amministrativa ed ha condannato
l’INPS al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori dal giorno della
maturazione del diritto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato
ad un unico motivo; la parte intimata ha depositato tempestivo
controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività del
ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di sessanta
giorni decorrente dalla notifica della sentenza di secondo grado
all’istituto previdenziale . Il controricorso è stato successivamente
illustrato con memoria.
Nella Relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. il
consigliere relatore ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Ric. 2014 n. 18193 sez. ML – ud. 10-03-2016
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LECCE del 22/05/2016, depositata il 10/07/2013;

Il Collegio non ritiene di condividere tale proposta in ragione della
fondatezza della preliminare eccezione di tardività del ricorso per
cassazione formulata dalla parte controricorrente
Si premette che dagli atti di causa risulta che la sentenza impugnata è
stata notificata all’INPS, in persona del legale rappresentante, presso la

è perfezionata nei confronti dell’ente destinatario in data 9 agosto
2013.
La notifica della sentenza presso la sede provinciale dell’INPS è
idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione
stabilito dall’art. 325 comma secondo cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
10, comma 6, D.L. n. 203 del 2005 convertito con modificazioni nella
legge n. 248 del 2005, applicabile ratione ternporis. alla fattispecie in
esame.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato, infatti, depositato il 15
maggio 2007, ed è quindi successivo alla data di subentro dell’INPS
nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di
competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, data fissata al
1 aprile 2007 dal D.P.C.M. 30 marzo 2007, ( pubblicato in G.U. n.
121 del 2007) emanato in attuazione del comma 2 dell’art. 10 D.L. n.
203 cit., a mente del quale ” Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da
parte dell’INPS delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse,
umane, strumentali e finanziarie da trasferire.”.
Il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, coordinato con la legge di
conversione n. 248 del 2005, così recita: “A decorrere dalla data di
effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti
Ric. 2014 n. 18193 sez. ML – ud. 10-03-2016
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sede provinciale dell’Istituto, in Brindisi, piazza della Vittoria n. 1, e si

introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le
sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere
notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611,

giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è litisconsorte
necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e, limitatamente al giudizio di
primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri
dipendenti”. Alla suddetta norma il D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma
5, convertito nella L. n. 102 del 2009, ha apportato le seguenti
modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola “anche”;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611,
art. 11, sia”; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “è -,–litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.”. Con il successivo
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo coordinato con la legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 16, comma 9, è stato previsto
che al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, terzo periodo,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: “limitatamente al giudizio di primo grado” sono sostituite dalle
seguenti: “con esclusione del giudizio di cassazione”.
Ritiene il Collegio che il significato normativo della previsione secondo
la quale le sentenze emesse nei procedimenti giurisdizionali in materia
di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità,
devono essere notificate presso la sede provinciale dell’INPS sia quello
di conferire a tale notifica la idoneità a determinare il decorso del
termine breve di impugnazione.

kic. 2014 n. 18193 sez. ML – ud. 10-03-2016
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art. 11 sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti

Ciò in coerenza con l’obiettivo perseguito dal legislatore, all’evidenza
inteso ad accentrare presso le sedi provinciali dell’istituto di
previdenza, a partire dalla data di esercizio effettivo delle competenze
statali trasferite, la gestione del relativo contenzioso giurisdizionale,
prevedendo la notifica presso le dette sedi non solo degli atti

adottato nei giudizi in oggetto. L’accentramento presso le sedi
periferiche dell’INPS della gestione del contenzioso relativo alle
competenze statali trasferite appare del resto pienamente giustificata
dall’esigenza, nell’interesse dell’utenza, di mettere in grado gli uffici
più vicini al privato interessato di rispondere con maggiore
immediatezza ed adeguatezza alle richieste giudiziarie evitando inutili
passaggi dalla sede centrale dell’ente; appare altresì giustificata
dall’esigenza di evitare “ricadute” organizzative eccessivamente
gravose sulla sede centrale dell’istituto per effetto del disposto
trasferimento di funzioni.
La interpretazione accolta si pone in continuità con precedenti
affermazioni di questa Corte.
In particolare Cass. n. 23185 del 2011, in relazione a controversia
instaurata in epoca antecedente alla data di trasferimento all’INPS delle
funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile,
sordomutismo, handicap e disabilità, ha respinto la preliminare
eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposto decorsi
sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello – resa nella
contumacia dell’INPS – sul rilievo della inidoneità della stessa, in
quanto effettuata presso la sede provinciale e non presso la sede legale
dell’istituto, in Roma, a determinare il decorso del termine breve di
impugnazione . In tale pronunzia è stato in particolare precisato che il
nuovo regime processuale relativo alle notificazioni dettato dall’art. 10
Ric. 2014 n. 18193 sez. ML – ud. 10-03-2016
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introduttivi ma anche delle sentenze e di ogni altro provvedimento

comma sei di. cit. riguarda espressamente gli atti introduttivi proposti
a decorrere dal 1 aprile 2007, “sicché anche la notifica delle sentenze
ivi indicata non può che riferirsi a quelle pronunciate in “detti giudizi”
(art. 10, comma 6). Essendo stato, nella specie, il giudizio instaurato
precedentemente (la sentenza del Tribunale è del 5 luglio 2005), la

notificazione della sentenza della corte d’appello di Lecce, pur
avvenuta nel 2008, era soggetta alla previgente disciplina, e dunque,
rimasto l’I.N.P.S. contumace in quel giudizio, andava effettuata alla
parte personalmente (art. 292 c.p.c., comma 4), e cioè alla sede legale
dell’Istituto in Roma (ex plurimis, Cass. 21 ottobre 1987 n. 7787), e
non già presso la sede provinciale di Brindisi” ( Cass. n. 23185 del
2011) .
In base a tale precedente, quindi, nei giudizi come quello in oggetto,
instaurati a partire dal 1 aprile 2007, la notifica della sentenza di
appello, ove effettuata presso la sede provinciale dell’istituto
previdenziale., è idonea a determinare la decorrenza del termine di
impugnazione di cui all’art. 325 comma secondo cod. proc.civ.
A tanto consegue in relazione al presente giudizio che il ricorso
dell’INPS, proposto in data 7 luglio 2014, risulta all’evidenza tardivo
in quanto ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla
notificazione della sentenza di appello presso la sede provinciale di
Brindisi, notificazione perfezionatasi per l’istituto in data 9 agosto
2013.
Ti ricorso per cassazione deve quindi essere dichiarato inammissibile
e l’istituto ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente
alla rifusione delle spese che liquida in € 3.000,00 per compensi
Ric. 2014 n. 18193 sei. ML – ud. 10-03-2016
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norma non può trovare applicazione, con la conseguenza che la

professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura
del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Roma, così deciso in data 12 maggio 2016, all’esito della
riconvocazione della camera di consiglio del 10 marzo 2016.

del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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