Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11059 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAPITALIA S.P.A. – GRUPPO BANCARIO CAPITALIA (già Banca di Roma

S.p.a.), in persona dei legali rappresentanti p.t. S.M.

e T.S., elettivamente domiciliata in Roma, al viale

Angelico n. 35, presso l’avv. ACCARDO FABIO, dal quale, unitamente

all’avv. FROJO Carlo del Foro di Biella, è rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FINANZIARIA TESSILE BERTRAND S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

in persona del commissario liquidatore dott. G.L.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pacuvio n. 34, presso

l’avv. ROMANELLI Guido, dal quale, unitamente agli avv. CRISTIANA

MACCAGNO BENESSIA e FABRIZIO BARBIERI del foro di Torino, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BORGOSESIA GESTIONI S.G.R. S.P.A., in nome e per conto del FONDO

COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE GIOIELLO, in persona del legale

rappresentante p.t. G.M., elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Lazio n. 20/c. presso l’avv. COGIATTI CLAUDIO dal

quale, unitamente all’avv. MARCO SORMANO del foro di Biella, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine della

comparsa di intervento;

– interventrice volontaria –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 876/05,

pubblicata il 31 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Accardo per la ricorrente e l’avv. Dotto per delega del

difensore dell’interventrice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. ZENO Immacolata, il quale ha concluso in via

preliminare per la dichiarazione d’inammissibilità dell’intervento,

e nel merito per la dichiarazione d’inammissibilità ed in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 12 marzo 2003, il Tribunale di Biella accolse l’azione revocatoria proposta dalla Finanziaria Tessile Berlrand S.p.a.. in amministrazione straordinaria, nei confronti della Banca di Roma S.p.a.. dichiarando l’inefficacia di una rimessa effettuata il 21 agosto 1980 sul conto corrente intestato all’attrice presso la Cassa di Risparmio di Roma, successivamente incorporata dalla società convenuta, e condannando quest’ultima al pagamento di Euro 27.875,77, oltre interessi dalla data della rimessa.

2. – L’impugnazione proposta dalla Banca di Roma è stata parzialmente accolta con sentenza del 31 maggio 2005, con cui la Corte d’Appello di Torino ha disposto la decorrenza degl’interessi dalla domanda, dichiarando invece inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Finanziaria Tessile Bertrand.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte ha innanzitutto escluso il diletto di legittimazione dell’attrice, ritenendo irrilevante la circostanza che la Finanziaria Tessile Bertrand avesse agito in qualità di mandataria incaricata della gestione del servizio di tesoreria per conto della Filati Bertrand S.p.a. e di altre società dalla stessa incorporate, in quanto il conto corrente sul quale era stata effettuata la rimessa revocata era intestato alla società attrice, alla quale era stata indirizzata anche la lettera con cui erano stati disposti la revoca degli affidamenti ed il rientro dell’esposizione debitoria.

Ha ritenuto invece inammissibili le censure sollevate dall’appellante in ordine alla proponibilità dell’azione revocatoria ed alla sussistenza della scientia decoctionis, osservando che l’affermazione della compatibilità della L. 3 aprile 1979, n. 95 con gli artt. 92 e 93 del Trattato CE era estranea alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto tale questione non era stata sollevata in primo grado, mentre la contestazione del luogo e del soggetto cui doveva essere riferita la conoscenza dello stato d’insolvenza non teneva conto dell’affermazione del Giudice di primo grado, rimasta incensurata, secondo cui la revoca degli affidamenti era stata comunicala alla società correntista dalla Cassa di Risparmio, a soli otto giorni di distanza dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza della Filati Bertrand.

3. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Capitalia S.p.a. (già Banca di Roma S.p.a.). per tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la Finanziaria Tessile Bertrand. Ha spiegato intervento nel giudizio la Borgosesia Gestioni S.G.R. S.p.a.. in nome e per conto de fondo comune di investimento immobiliare Gioiello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal fondo comune di investimento immobiliare Gioiello a mezzo della propria rappresentante Borgosesia Gestioni S.G.R..

Quest’ultima sostiene che il fondo è legittimato a partecipare al giudizio in qualità di successore a titolo particolare della Finanziaria Tessile Bertrand, per effetto del decreto del 12 marzo 2010, con cui il Tribunale di Biella, nell’omologare il concordato per assunzione da esso proposto ai sensi della L. Fall., art. 214, ha disposto il trasferimento in suo favore della titolarità dell’azione che costituisce oggetto del presente giudizio.

1.1. – Al riguardo, occorre tuttavia richiamare il consolidato orientamento di questa Corte che esclude l’ammissibilità dell’intervento volontario di terzi, nel giudizio di legittimità, in considerazione della mancanza di un’espressa disposizione che lo preveda e dell’inapplicabilità dell’art. 105 cod. proc. civ., riguardante il solo giudizio di primo grado, nonchè, per quanto attiene all’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, della disciplina dettata dall’art. 111 cod. proc. civ., il quale consente al successore di impugnare autonomamente la sentenza di merito, ma non anche di intervenire nel giudizio di legittimità, assumendo una posizione atipica rispetto ai soggetti che hanno partecipato alle fasi di merito (cfr. Cass. Sez. 3^, 11 maggio 2010, n. 11375; Cass. Sez. lav. 4 maggio 2007. n. 10215:

Cass., Sez. 1^, 27 maggio 2005, n. 11322).

2. – Va inoltre disattesa la tesi sostenuta nella memoria difensiva della ricorrente, secondo cui l’omologazione del concordato, comportando la dismissione di ogni attività e delle azioni revocatorie da parte dell’amministrazione straordinaria, nonchè la perdita della rappresentanza sostanziale e processuale da parte del commissario liquidatore, avrebbe fatto cessare la materia del contendere, non trovando applicazione nella fase di legittimità l’istituto dell’interruzione del giudizio.

2.1. – E’ proprio l’inoperatività dell’interruzione, invece, a giustificare la prosecuzione del processo tra le parti originarie, nonostante il venir meno della legittimazione processuale del commissario liquidatore, in considerazione del perdurante interesse delle parti alla decisione della controversia e dell’inammissibilità dell’intervento dell’assuntore nel giudizio di legittimità. La chiusura della procedura concorsuale, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato con assunzione che contempli anche la cessione delle azioni revocatoti e, non comporta infatti la cessazione della materia del contendere nei relativi giudizi, ma la successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto controverso: nel contempo, essa fa venir meno la legittimazione processuale del curatore o del commissario liquidatore, la quale, ove si veri fichi nel corso de giudizio di merito, impone di far luogo all’interruzione del processo, sempre che l’evento sia dichiarato in udienza dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall’art. 300 cod. proc. civ..

proseguendo altrimenti il giudizio legittimamente tra le parti originarie (cfr. Cass. Sez. 1^, 28 febbraio 2007, n. 4766: 11 aprile 2001, n. 5369); qualora invece il predetto evento si verifichi in pendenza del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio e dalla correlata inoperatività dell’istituto dell’interruzione, il processo instaurato nei confronti dell’organo della procedura concorsuale prosegue necessariamente tra le parti originane, non essendo consentito l’intervento dell’assuntore (cfr.

Cass., Sez. Un. 21 giugno 2007. n. 14385; Cass. Sez. lav. 21 maggio 2008, n. 12967; Cass. Sez. lav. 23 gennaio 2006, n. 1257).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1388 cod. civ. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 78 nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diletto di legittimazione della Finanziaria Tessile Bertrand, sebbene fosse rimasto accertato che la stessa aveva operato in qualità di mandataria della Filati Bertrand, alla quale erano quindi imputabili le operazioni effettuate sul conto corrente sino allo scioglimento del mandato, determinato dall’apertura della procedura concorsuale.

2.1. – Il motivo è infondato.

L’accentramento della gestione dei rapporti tra società appartenenti al medesimo gruppo d’imprese ed il sistema creditizio, derivante dall’intestazione dei conti correnti ad una sola di esse, incaricata di svolgere il servizio di cassa o di tesoreria per conto delle altre, traducendosi nel conferimento di un mandato a compiere le relative operazioni, non è di per sè sufficiente ai fini dell’imputazione delle stesse e dei relativi effetti alle società interessate, in mancanza dell’allegazione e della prova che all’attribuzione dell’incarico abbia fatto riscontro il conferimento di un potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e che nel compimento delle operazioni la società mandataria abbia effettivamente dichiarato di agire in nome delle mandanti.

Affinchè l’atto posto in essere dal mandatario possa far sorgere diritti ed obblighi direttamente nella sfera del mandante, occorre infatti, ai sensi dell’art. 1704 cod. civ. che quest’ultimo gli abbia conferito il potere di agire non solo per suo conto, ma anche in suo nome. A sua volta, il rilascio della procura costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente perchè sia configurabile la fattispecie del mandato con rappresentanza, occorrendo a tal fine anche la c.d. contemplano domini, in mancanza della quale nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed i terzi, anche se l’atto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l’altra parte non ignori l’esistenza del mandato (cfr. Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 2007. n. 22333; Cass., Sez. 2^, 12 gennaio 2007. n. 433; Cass. Sez. 3^, 17 settembre 2005, n. 18441).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini dell’imputazione delle operazioni bancarie poste in essere con la Cassa di Risparmio di Roma, ha tenuto conto esclusivamente dell’intestazione formale del conto corrente alla Finanziaria Tessile Bertrand, negando qualsiasi rilievo al mandato eventualmente conferito a quest’ultima dalla Filati Bertrand e dalle società da quest’ultima incorporate, non essendo mai stato dedotto che le stesse avessero attribuito un potere rappresentativo alla mandataria e che quest’ultima, nel compiere le predette operazioni, avesse speso il nome delle mandanti.

Incollerente appare poi il richiamo, emergente per implicito dalle deduzioni della ricorrente, all’art. 1705 c.c., comma 2, nella parte in cui, con riferimento al mandato senza rappresentanza, attribuisce al mandante la facoltà di sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione dell’incarico, tale disposizione, introducendo un’eccezione alla regola dettata dal comma 1, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, dev’essere infatti interpretata in senso restrittivo, a tutela della posizione dei terzi contraenti che non hanno alcun rapporto con il mandante, e trova pertanto applicazione esclusivamente all’esercizio dei diritti sostanziali di credito acquistati dal mandatario, in riferimento ai quali è riconosciuta al mandante una legittimazione diretta nei confronti del terzo contraente, senza che sia configurabile un suo subingresso nella posizione contrattuale del mandatario, con conseguente modificazione soggettiva del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un.. 8 ottobre 2008. n. 24772; Cass., Sez. 3^, 8 giugno 2007, n. 13375; 25 agosto 2006, n. 18512). In quanto estraneo al rapporto contrattuale, il mandante non può esercitare le azioni dallo stesso nascenti e poste a tutela dei predetti diritti (come quelle di annullamento, risoluzione, risarcimento), ed allo stesso modo non può essere destinatario delle azioni volte ad incidere sull’efficacia dell’atto, come quella in esame, rispetto alle quali la legittimazione dev’essere riconosciuta esclusivamente al mandatario, in qualità di parte del rapporto dedotto in giudizio.

3. – E’ parimenti infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE, in riferimento alla L. n. 95 del 1979, nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’eccezione d’improponibilità della domanda da essa sollevata, in quanto proposta per la prima volta in appello.

3.1. – Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la ricorrente ha infatti chiarito che tale eccezione trovava fondamento nella circostanza che, all’epoca in cui fu proposta la domanda, la Finanziaria Tessile Bertrand si trovava in fase di commissariamento, nell’ambito dell’operazione di recupero industriale del gruppo d’imprese del quale faceva parte, le cui finalità conservative risultavano incompatibili con la funzione dell’azione revocatoria, strumentale alla fase liquidatoria della procedura, rendendo in tal modo configurabile l’azione stessa come aiuto di Stato, contrastante con le citate disposizioni del Trattalo CE. Questa Corte ha tuttavia precisato che soltanto la questione relativa all’astratta compatibilità dell’intera disciplina della L. n. 95 del 1979 o di singole disposizioni della stessa con la normativa comunitaria è rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alla verifica del contrasto tra il diritto interno e il diritto comunitario, alla quale il giudice deve procedere indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione, in base al principio juri novit curia, analogamente a quanto accade per lo jus superveniens e per la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di norme di legge. Quando invece, come nella specie, venga sollevata sotto il diverso profilo dell’avvenuta proposizione della domanda in pendenza della fase conservativa della procedura, la medesima questione implica l’accertamento di un fatto specifico che deve costituire oggetto di allegazione e di prova ad opera della parte interessata, nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, soggiacendo pertanto alle preclusioni ed alle decadenze eventualmente verificatesi (cfr. Cass. Sez. 1^, 3 maggio 2007, n. 10208; 24 febbraio 2006, n. 4206).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 67, sostenendo che la Corte d’Appello non si è attenuta a principio secondo cui, ai fini della scientia decoctionis, occorre la prova della conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza, e non già quella della mera conoscibilità dello stesso. Essa, infatti, ha omesso di tener conto che la revoca degli affidamenti non era stata comunicata dalla Banca di Roma, ma dalla Cassa di Risparmio di Roma, che il rapporto dedotto in giudizio non era stato intrattenuti) con la Finanziaria Tessile Bertrand, ma con la Filati Bertrand, che la domanda di sottoposizione ad amministrazione straordinaria era stata depositata nel periodo feriale, e che l’insolvenza era stata dichiarata in Biella, mentre la rimessa era stata accreditata a Milano prima della dichiarazione d’insolvenza della Finanziaria Tessile Bertrand.

4.1. – Il motivo è infondato.

Correttamente, nell’accertamento della scientia decoctionis, la Corte territoriale ha fatto riferimento da un lato alla situazione d’insolvenza della Finanziaria Tessile Bertrand. intestataria del conto corrente sul quale era stata effettuata la rimessa che costituiva oggetto della domanda, dall’altro allo stato soggettivo della Cassa di Risparmio di Roma, con la quale era stato intrattenuto il predetto rapporto.

In difetto dell’allegazione e della prova che il rapporto di conto corrente fosse stato intrattenuto dalla controricorrente in nome e per conto della Filati Berlrand. la conoscenza da parte della Cassa di Risparmio dello stato d’insolvenza di quest’ultima poteva infatti assumere rilievo, ai fini della revocatola delle rimesse effettuate sul conto, non già in via diretta, non essendo la predetta società parte del rapporto, ma, com’è puntualmente avvenuto, solo in via indiretta, quale elemento indiziario dal quale desumere, in concorso con altri elementi, la consapevolezza da parte della banca della situazione d’illiquidità in cui versava l’intestataria del conto, in conseguenza dello stato di crisi del gruppo di cui essa faceva parte.

Fa distinta personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società appartenenti al medesimo gruppo, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, se da un lato comporta che l’accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di esse ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società, dall’altro non esclude, ai fini della revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti in favore di un terzo estraneo al gruppo, la possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza delle società del gruppo, o di una loro consistente parte, possa contribuire, con altri elementi indiziari, a formare nel terzo la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l’atto della cui revocabilità si discute (cfr. Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 10115; 3 giugno 1995, n. 6285).

4.2. – Ineccepibile risulta poi l’imputazione alla ricorrente degli effetti della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Cassa di Risparmio, avuto riguardo alla posizione di quest’ultima quale parte del rapporto nel momento in cui fu disposta la revoca degli affidamenti concessi alla correntista, ed alla sua successiva incorporazione da parte della ricorrente. La fusione di società realizza infatti una successione a titolo universale corrispondente a quella mortis causa, e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla stessa. La società incorporante rappresenta quindi il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, ivi comprese, al di là del letterale riferimento dell’art. 2504-bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili, e quindi anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, quale l’eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto (cfr. Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2003. n. 5176).

4.3. – Inammissibile risulta infine la censura di violazione di legge, in riferimento alla valutazione degli elementi addotti ai fini della prova della scientia decoctionis alla luce dell’asserita diversità del tempo e del luogo in cui si sarebbe manifestato lo stato d’insolvenza della società posta in amministrazione straordinaria.

E’ pur vero, infatti, che il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare è costituito non già dalla mera conoscibilità, ma dall’effettiva conoscenza da parte del terzo dello stato d’insolvenza in cui versava il debitore, poi fallito. al momento in cui fu posto in essere l’atto da revocare, la cui prova può risultare anche da elementi indiziari attinenti alla mera conoscibilità, ma solo in presenza di circostanze dalle quali possa desumersi un concreto collegamento del terzo con i sintomi conoscibili dello stato d’insolvenza (cfr. Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2007. n. 4762; 10 maggio 2006. n. 10800; 28 agosto 2004, n. 17213).

L’apprezzamento circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge ai fini della valorizzazione di elementi di fatto come fonti di presunzione costituisce tuttavia un compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr, Cass. Sez. 1, 5 dicembre 2008, n. 28839; 22 giugno 2007, n. 14676; 20 novembre 2003, n. 17596).

5. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente; la peculiarità della posizione assunta dall’interventrice giustifica invece, nei rapporti con la ricorrente, la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile l’intervento della Borgosesia Gestioni S.G.R. S.p.a.: rigetta il ricorso, e condanna la Capitalia S.p.a. al pagamento in favore della Finanziaria Tessile Bertrand S.p.a. in amministrazione straordinaria delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.700.00, ivi compresi Euro 1.500.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge: dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra la Borgosesia Gestioni S.G.R. S.p.a. e la Capitalia S.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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