Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11059 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25001-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZO AVANZATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 149/25/11 pubblicata l’8

settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha

confermato la sentenza n. 482/05/2007 della Commissione Tributaria

Provinciale di Agrigento con la quale era stato accolto il ricorso

proposto da B.F. avverso l’avviso di accertamento n.

(OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e

relativo ad IRPEF ed altro per l’anno d’imposta 2004 e con il quale

erano stati considerati ricavi non dichiarati e quantificati in base a

studi di settore, quale reddito di impresa derivante da attività di

allevamento di bestiame e qualificato invece dal contribuente come

agrario in assenza dei requisiti di legge;

che la Commissione Tributaria Regionale ha

motivato la propria decisione considerando l’illegittimità

dell’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, senza

considerare le deduzioni del contribuente che aveva giustificato il

reddito dichiarato con una prolungata siccità che aveva compromesso le

riserve vegetative determinando anche rilevanti danni all’intero settore

zootecnico, e con le emergenze sanitarie che avevano causato

l’abbattimento di settecentocinque capi di bestiame nell’azienda;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che B.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3. con riferimento all’accertamento fondato su presunzioni

gravi, precise e concordanti che comportano l’inversione dell’onere

della prova a carico del contribuente, con conseguente legittimità del

ricorso agli studi di settore, e del calcolo del reddito fondato sul

numero dei capi di bestiame, sulla quantità di latte potenzialmente

ottenibile dagli ovini e caprini, e sulla quantità di lana ottenibile

dalla tosatura delle pecore, mentre il contribuente si era limitato a

generiche deduzioni sui motivi di riduzione dell’attività; con il

secondo motivo si deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo

della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che i due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto

riguardano entrambi la motivazione fondata su giustificazioni fornite

dal contribuente e ritenute sufficienti dal giudice del merito al fine

di contrastare le presunzioni dell’amministrazioni fondate sugli studi

di settore. I motivi sono inammissibili in quanto censurano una

valutazione operata dal giudice del merito che, con motivazione congrua e

logica, ha considerato gli elementi forniti dal contribuente a

giustificazione del reddito dichiarato e consistenti, in particolare, su

situazioni metereologiche caratterizzate da siccità con conseguente

danno alle riserve vegetative ed al patrimonio zootecnico, e su una

grave emergenza sanitaria che aveva procurato l’abbattimento di ben

settecentocinque capi di bestiame. Tali circostanze sono state valutate

dal giudice del merito e costituiscono prove fornite dal contribuente in

ottemperanza all’onere dedotto dall’attuale ricorrente. Il giudizio su

tali prove e la loro valutazione non sono censurabili in sede di

legittimità se, come nel caso in esame, logicamente e congruamente

motivati.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente

giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre

Euro 200,00 per esborsi e spese generali nella misura forfettaria del

15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA