Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11059 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26906/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2215/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2215/39/2015, depositata il 14 aprile 2015, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – ha rigettato l’appello proposto nei confronti della Dott.ssa S.F. dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la Dott.ssa S., medico di base convenzionato con il SSN, aveva presentato per l’Irap versata per gli anni dal 2005 al 2008.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la sentenza impugnata totalmente trascurato di considerare, ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, la circostanza relativa all’impiego da parte della contribuente di una dipendente con mansioni di segretaria, cui risultavano erogati compensi per gli anni di riferimento.

Il motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Alla stregua del citato principio di diritto consegue che il denunciato omesso esame riguarda fatto non decisivo, non essendo oggetto di contestazione tra le parti che la circostanza fattuale in questione riguardi l’impiego di una sola unità di personale dipendente con mansioni di segretaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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