Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11058 del 27/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11058 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 9572-2014 proposto da:
CROCE ROSSA ITALIANA 01906810583, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BASILE ANTONIO, BUONAROTA COSIMO DAMIANO,
CAMPALANI LORIS, CATANESE PAOLA, CEPPI MARTELLA,
DENINNO ANNA VITTORIA, FINA PAOLO, LANZINI MARIA
GRAZIA, LORENZINI GIORGIO GIOVANNI, MERCURIO
MAURIZIO, MERONI DARIO, TRAMONTANA GIOVANNI,
BARRA ANTONIO, MERONI MASSIMILIANO MARCO
MARIA, NOVA GIAN CLAUDIO, PALAZZO GABRIELE

Data pubblicazione: 27/05/2016

FEDERICO, PIOVERA GIORGIO, PISANO ANTONINO,
PONTI EDO ALESSIO, VISCONTI GIULIANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che li rappresenta

e

difende unitamente all’avvocato PRANCO SCARPELL1, giusta

– controricorrenti e ricorrenti incidentali Nonché da:

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 948/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 24/07/2013, depositata il 04/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo
grado con la quale l’ente Croce Rossa Italiana era stato condannato al
pagamento in favore degli odierni controricorrenti di somme a titolo di
“premio incentivante”. Ha compensato le spese di lite.
L’ente Croce Rossa Italiana ha chiesto la cassazione della decisione
sulla base di un unico motivo; gli intimati hanno depositato tempestivo
controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.
Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ . il
Consigliere relatore ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
del ricorso incidentale . I controricorrenti hanno depositato memoria.
Ritiene il Collegio di condividere la proposta formulata nella relazione
quanto al rigetto del ricorso principale e di disattenderla quanto al
ricorso incidentale che invece è da accogliere .
kic. 2014 n. 09572 sez. ML – ud. 09-03-2016
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procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

Si premette che la sentenza impugnata, per quel che ancora rileva in
questa sede, ha ritenuto che la pretesa degli originari ricorrenti, che
avevano prestato la loro attività in favore dell’ente convenuto sulla
base di una pluralità di contratti a termine reiterati senza soluzione di

collettiva aveva previsto l’applicabilità in favore del personale a termine
del medesimo trattamento economico riservato ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato, con alcune eccezioni, tra le quali non era
contemplato il compenso incentivante, componente della retribuzione
accessoria, ai sensi dell’art. 32 c.c.n.l., sia del principio di non
discriminazione tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo
indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE del 28.6.1999 e recepito nell’ordinamento interno dall’art.
6 del d.lgs. 368/2001, che impone di considerare irrilevante, al fine di
stabilire se sussistano “ragioni obiettive” atte a giustificare un
trattamento differenziato, la mera natura temporanea di un rapporto di
lavoro. D’altro canto, la difesa dell’Ente non aveva offerto alcuna
prova circa la sussistenza di elementi precisi e concreti, tali da
connotare il rapporto di lavoro degli appellati diversamente da quello
dei dipendenti assunti stabilmente nella medesima qualifica, sì da
legittimare la mancata erogazione del compenso in oggetto .
La statuizione di compensazione delle spese è stata giustificata per la
sussistenza di decisioni giurisprudenziali di merito di vario segno .
Con l’unico motivo di ricorso la Croce Rossa Italiana, ha dedotto
plurime violazioni di norme di legge e di contratto collettivo. Premesso
che ai sensi della normativa comunitaria e del disposto dell’art. 6 d.
lgs n. 360 del 2001 che tale direttiva aveva recepito, l’attribuzione al
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ud. 09-03-2016

continuità, risultava fondata alla luce sia del fatto che la contrattazione

personale assunto a tempo determinato di una componente del
trattamento retributivo previsto per i lavoratori stabilmente assunti è
condizionata al previo vaglio di compatibilità tra beneficio economico
e posizione lavorativa, ha censurato la decisione di appello per avere
ritenuto compatibile la erogazione del compenso in questione con la

specifiche esigenze straordinarie dettate dalla necessità di onorare le
convenzioni poste in essere dalla Croce Rossa, convenzioni
comportanti il temporaneo incremento delle relative attività
istituzionali. Ha richiamato la funzione del Fondo per i trattamenti
accessori (artt. 31 e 32 CCNL1998/2001) evidenziando che la
corresponsione di quote di tali componenti retributive è correlata al
conseguimento dei migliori risultati da parte dell’Ente sul presupposto
della definizione di un obiettivo e della verifica del suo
raggiungimento; nel caso di contratti a tempo determinato non sarebbe
neppure possibile individuare specifici obiettivi di qualità, stante la
peculiarità di tale tipologia contrattuale, destinata a sopperire a carenze
temporanee dell’Amministrazione; la natura transitoria ed instabile del
rapporto di collaborazione a termine non consente di ipotizzare che il
personale possa significativamente incidere sul livello qualiquantitativo

delle

prestazioni

rese

dall’Ente.

L’efficienza

dell’Amministrazione al cui raggiungimento è sottesa la funzione
incentivante del compenso in esame deve necessariamente
accompagnarsi a requisiti di effettività, rilevanza, concreta misurabilità
del contributo apportato dal singolo dipendente e ciò è possibile sono
per il personale stabilmente incardinato nell’organico dell’Ente.
Il motivo è manifestamente infondato alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte che ha disatteso in maniera puntuale i
profili di censura avanzati dall’ente ricorrente ( v. tra le altre, Cass. n.
Ric. 2014 n. 09572 sei, ML – ud. 09-03-2016
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assunzione a tempo determinato di personale destinata a fare fronte a

488, n. 487, n. 359, n. 285, n. 279, n. 277, n. 197, n. 196, n. 152, n. 33
del 2016, e n 26007, n. 25552 del 2015)
Nelle pronunzie richiamate è stato infatti ritenuto che il mancato
riconoscimento del compenso anche ai dipendenti assunti a tempo
determinato, per giunta in virtù di contratti ripetutamente prorogati, si

clausola 4 punto 1 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE alla quale ha dato attuazione nell’ordinamento interno
l’art. 6 d. lgs n. 368 del 2001 . E’ stato osservato che secondo
l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la
suddetta direttiva, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato e l’accordo quadro ad essa allegato si
applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato
conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed
esigono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti
pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno
Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo
determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata
da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1 di
detto accordo quadro (Corte giust. UE 8 settembre 2011, in causa C177/10). E la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di
trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e
concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione,
nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e
trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale
necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal
fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C307/05). Sicchè, i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad
un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di
Ric. 2014 n. 09572 sez. ML
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ud. 09-03-2016

pone in contrasto con il principio di non discriminazione, di cui alla

fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai
lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione
comparabile: non potendo il carattere temporaneo del rapporto di
lavoro di taluni dipendenti pubblici costituire, di per sé, una ragione
oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro, risolvendosi nella

(Corte giust. UE 22 dicembre 2010, in cause C-444/09 e C- 456/09,
con specifico riferimento a un’indennità di servizio per anzianità).
Con specifico riferimento al compenso incentivante è stato rilevato
che esso è previsto quale elemento della struttura della retribuzione
(art. 28, primo comma, lett. e c.c.n.l. del personale degli enti pubblici
non economici 1998/2001 del 16 febbraio 1999) ed è alimentato dal
Fondo appunto costituto per i trattamenti accessori del personale (art.
31, primo comma c.c.n.l. cit.), “prioritariamente finalizzato a
promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza/efficacia dell’amministrazione e di qualità dei servizi
istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione
integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti
strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di
controllo quali-quantitativo dei risultati per il personale ricompreso
nelle Aree A, B e C (art. 32, primo comma c.c.n.l.. cit.), con erogazione
degli contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e
programmi di incremento della produttività dopo la necessaria verifica
del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni (art. 31,
secondo comma c.c.n.l. cit.).Se l’ambito di applicazione del suddetto
contratto collettivo riguarda(va) tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dagli enti
del comparto di cui all’art. 4 del Contratto collettivo quadro relativo
alla definizione dei compatti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno
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negazione, appunto discriminatoria, di una condizione di impiego

1998, ivi compreso il personale della Croce Rossa Italiana di cui alla
legge n. 730/1986 (art. 1 C.C.N.L. cit.), già il successivo c.c.n.l., del
personale non dirigente degli enti pubblici non economici 2002/2003
del 9 ottobre 2003, applicabile al rapporto in esame, disciplina tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo

dirigente degli enti pubblici non economici 2006/2009 del 10 ottobre
2007 ribadisce l’applicazione a tutto il personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato (art. 1, primo comma),
pure prevedendo politiche di incentivazione della produttività, con
progetti-obiettivo, piani di lavoro e altre iniziative, anche pluriennali, in
funzione del miglioramento organizzativo e gestionale (art. 25, primo
comma), prioritariamente orientati al conseguimento dei risultati
specificamente indicati (art. 25, secondo comma, lett. a — e), con
adibizione da parte del dirigente dei “dipendenti” in relazione alla loro
collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della loro
partecipazione ai singoli progetti e obiettivi, con attribuzione di
obiettivi individuali e collettivi (art. 25, terzo comma) e graduazione dei
compensi incentivanti, in relazione alla percentuale di raggiungimento
degli obiettivi assegnati e definizione dei criteri di erogazione dalla
contrattazione integrativa (art. 25, quarto e quinto comma), nonché
corresponsione di tali compensi ai “lavoratori” in unica soluzione a
seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti (art. 25, sesto comma).
Si è quindi ritenuto che “Appare evidente come dalla richiamata
normativa contrattuale del settore, applicabile come detto anche ai
dipendenti della Croce Rossa a tempo determinato, non emerga alcuna
distinzione tra questi e i dipendenti a tempo indeterminato, in merito al
compenso incentivante in questione: ricorrendo, in riferimento a tale
Ric. 2014 n. 09572 sez. ML
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ud. 09-03-2016

determinato (art. 1, primo comma). Il c.c.n.l. del personale non

istituto retributivo accessorio, le locuzioni normative

dipendenti e

lavoratori, comprensive di prestazione di attività lavorative tanto a

tempo indeterminato, quanto a tempo determinato. Può, inoltre,
escludersi che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi , in
assenza di specifiche ed esplicitate ragioni , costituisca elemento

con rapporto a termine e che dunque sia configurabile
un’incompatibilità “ex se” ,come sostenuto dalla Croce Rossa .
L’obiettivo,infatti, di migliorare la qualità del servizio mediante
erogazioni correlate alla produttività collettiva ed individuale può
valere anche nel caso di contratto a termine salvo che in concreto il
programma o l’obiettivo fissato dall’ente presuppongano in relazione al
loro contenuto un rapporto di lavoro di durata ultrannuale oppure
essere indirizzato in modo specifico a lavori che esulano da quelli
generalmente riservati a lavoratori a tempo determinato i quali
svolgono mansioni inerenti le convenzioni esistenti tra la CRI ed altri
enti Deve , pertanto, essere esclusa in radice un’incompatibilità, per
così dire, ontologica tra compenso incentivante, legato al
raggiungimento di determinati e specifici obiettivi debitamente
programmati in dipendenza del rapporto di lavoro pur se a tempo
determinato (tra l’altro nel caso di specie protratto per anni, per la
reiterazione dei contratti a termine senza soluzione di continuità) ed
avente ad oggetto compiti di istituto (e pertanto di natura né
straordinaria né eccezionale) in regime convenzionato con altri enti,
secondo la previsione (artt. 2 e 3 del suo Statuto) dei fini istituzionali
della Croce Rossa.” ( così, tra le altre, Cass. n.26007 del 2015)
In merito poi alla corretta ripartizione dell’onere probatorio è stato
affermato che sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e prova
della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la
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idoneo a far ritenere l’inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori

disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli
assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare
quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la
prestazione lavorativa a tempo determinato, l’inquadramento ricevuto
e l’inadempimento all’obbligo di corresponsione del trattamento

In applicazione di tali condivisibili principi, rilevato che nel caso in
esame non sono in contestazione le circostanze di fatto ora richiamate,
e che l’ente ricorrente non ha assolto alla prova, a suo carico, del fatto
impeditivo della pretesa ex adverso azionata (Cass. n. 6205 del 2010, n.
15677 del 2009, s.u. n. 13533 del 2001), dimostrando l’obiettiva
incompatibilità (anzi smentita per le superiori argomentazioni) del
compenso incentivante rivendicato dai lavoratori con i compiti ad essi
assegnati e, prima ancora, della corresponsione dell’emolumento
accessorio nell’effettiva ricorrenza dei requisiti contrattuali prescritti, in
continuità con la richiamata giurisprudenza, il ricorso principale deve
essere respinto.
Il ricorso incidentale è, invece, meritevole di accoglimento
Con il primo motivo di ricorso incidentale gli odierni controricorrenti
hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ., censurando la statuizione di compensazione delle spese di
secondo grado sul rilievo che, nello specifico, non ricorreva né una
situazione di soccombenza reciproca né altre gravi ed eccezionali
ragioni, “esplicitamente indicate”, tali da giustificare, ai sensi dell’art. 92
cod. proc. civ., la deroga al criterio fondamentale della soccombenza
Con il secondo motivo, hanno dedotto omesso esame circa il fatto,
decisivo, costituito dalla “mera apparenza della sussistenza di
giurisprudenza di merito di segno vario” in ordine alla questione
oggetto di causa. Hanno sostenuto che alla motivazione adottata dal
Ric. 2014 n. 09572 sez. ML ud. 09-03-2016
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retributivo.

giudice di appello per giustificare la compensazione delle spese —

sussistenza di decisioni giurisprudenziali di vario segno”- non poteva

riconoscersi valenza di esplicita indicazione di una ragione
astrattamente idonea a legittimare la compiuta integrale
compensazione delle spese legali e ciò innanzitutto perché tale

precedente giurisprudenziale di segno contrario alla soluzione adottata
Hanno osservato che, anche con riferimento al concreto panorama
giurisprudenziale, la compensazione delle spese non risultava
giustificata stante il numero assolutamente prevalente delle pronunce
di merito favorevoli ai lavoratori.
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano
manifestamente fondati alla luce di precedenti pronunzie di questa
Corte rese in giudizi nei quali era in controversia il diritto al compenso
incentivante di lavoratori assunti a termine da Croce Rossa Italiana.
In tali giudizi, ratione tempolis assoggettati, come quello presente instaurato con separati ricorsi depositati presso il Tribunale di Monza
in data 9.2.2011 e 25.5.2011.- , alla disciplina dettata dall’art. 45,
comma 11, L. n. 69 del 2009, è stato escluso che le ragioni esposte a
fondamento della statuizione impugnata, e cioè la esistenza di
precedenti giurisprudenziali di merito “di vario segno”, potesse
integrare la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” cui il nuovo
art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. , nel testo risultante dalla
modifica introdotta dall’art. 45 comma 11 L. n. 69 cit., condiziona la
possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite. (cfr., tra le
altre, Cass. n. 1521 del 2016)
E’ stato infatti precisato che non può attribuirsi alla semplice esistenza

di un contrasto interpretativo su una determinata questione soprattutto in presenza di soluzioni interpretative non ancora passate
Ric. 2014 n. 09572 sez. ML ud. 09-03-2016
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motivazione non era nemmeno suffragata dal richiamo di un qualche

al vaglio del giudizio di legittimità, tanto più se riguardanti controversie
di carattere seriale o comunque costituenti un contenzioso diffuso su
tutto il territorio nazionale – il carattere dell” eanionalità”, ossia di un
evento che si presenta di rado rispetto alla normalità. Non ricorre
neppure il requisito della t:gravità”, il quale va apprezzato – nella sua

alla base abbiano prodotto effetti concreti sull’esito del processo o sul
suo svolgimento, mentre, all’evidenza, l’esistenza di un contrasto nella
giurisprudenza di merito, ossia la presenza di soluzioni interpretative di
segno diverso da quello fatto proprio nella sentenza, resta estranea da
tale novero di fatti o eventi, in mancanza di specificazioni ulteriori che
consentano di meglio definire la rilevanza determinante, nel caso di
specie, dell’esistenza dei precedenti giurisprudenziali (di merito)
difformi dalla soluzione nella specie adottata..
In base a tali condivisibili argomentazioni il ricorso incidentale va,
quindi accolto e la sentenza cassata quanto alla statuizione di
compensazione delle spese, con l’ulteriore coronario della possibilità di
decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ,
dovendo farsi applicazione del principio generale della soccombenza
(art. 91 cod. proc. civ.), stante l’erronea sussunzione della fattispecie in
esame nell’alveo di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ..
Quanto all’onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91
cod. proc. civ., rilevato che i controricorrenti hanno depositato nota
spese, deve farsi applicazione del sistema di liquidazione dei compensi
agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, essendo la sentenza
impugnata stata pubblicata il 4 ottobre 2013. Secondo Sezioni unite
n. 17405 del 2012, infatti, in tema di spese processuali, agli effetti
dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione
all’art. 9, secondo comma, del di. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in
Ric. 2014 n. 09572 sez. ML ud. 09-03-2016

portata oggettiva – nella misura in cui l’evento o la situazione che ne è

legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate
tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto e si riferisca a compenso spettante ad un

propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia
avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le
tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di
“,

compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera

complessivamente prestata.
Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa ; considerati i
parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non
ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore
medio di riferimento, i compensi del giudizio di appello sono liquidati
nella misura omnicomprensiva di euro 12.000,00 mentre le spese del
giudizio di legittimità, regolate secondo il medesimi parametri, sono
liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre euro 100,00
per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori
di legge,. con esclusione del versamento dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, da parte della ricorrente, in quanto parte istituzionalmente
esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal
materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito (Cass., n. 5955 del 2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; in accoglimento di quello
incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
Ric. 2014 n. 09572 sez. ML – ud. 09-03-2016
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professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la

condanna Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese del giudizio di
appello, che liquida nella misura omnicomprensiva di C 12.000,00
nonché delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 8.000,00
per compensi professionali, C 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese
generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

Roma, 9 marzo 2016

Presidente
li !rodarvi. Giudiziario

o Curzio

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della

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