Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11058 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 19/05/2011), n.11058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9272/2008 proposto da:
B.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso l’avvocato
CAVALIERE Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA depositato
il 09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato CAVALIERE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, B.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta del 01-03-2007, emesso a seguito di rinvio da questa Corte, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Si è costituito ma, non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quella eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00; procedimento presupposto: 1^ grado: ottobre 1990 dicembre 2001; durata irragionevole 3 anni; in ordine a tale profilo, il giudice di legittimità aveva ritenuto sufficiente ed esaustiva la motivazione del decreto allora impugnato).
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011