Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11058 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1572-2012 proposto da:

D.G.D., elettivamente domiciliato ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NATALE MANGANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 12/05/2911;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consiuliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che D.G.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte n. 48/26/11 pubblicata il 12 maggio 2011 con la quale era stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad IVA, IRPEF, IRAP ed addizionali regionali e comunali per l’anno 2001;

che in data 10 ottobre 2018 il D.G. ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. avendo presentato domanda di definizione agevolata dei carichi ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1, provvedendo al pagamento della relativa somma dovuta.

Diritto

CONSIDERATO

che detta rinuncia non è stata notificata alla controparte a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c. e che, in difetto di tale requisito, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n. 3876).

Considerato che le spese vengono compensate in quanto la rinuncia è stata determinata dalla possibilità di definizione agevolata della lite prevista da una legge sopravvenuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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