Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11058 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26740-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMBROGIO COPPOLA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio

dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE LISANTI, GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

e contro

GE.FIL. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4453/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 4453/15/2015, depositata l’11 maggio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti della sig.ra M.V. e di Ge. Fi.L. S.p.A dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito, per brevità, Consorzio) avverso la decisione della CTP di Caserta, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2011 e 2012, in relazione ad immobile sito in (OMISSIS). Il giudice di secondo grado, per quanto qui rileva, ritenuta l’ammissibilità del deposito in appello da parte dell’ente impositore di documenti non prodotti in primo grado (perimetro di contribuenza con relativo piano di classifica, nonchè perizia tecnica relativa alle opere eseguite dal Consorzio), ritenne nella fattispecie comprovato il beneficio fondiario, avendo il Consorzio eseguito opere di difesa idraulica per le quali si presume il beneficio dei consorziati, salvo prova contraria incombente agli stessi.

Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Con il primo motivo la contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che il giudice d’appello non avrebbe potuto prendere in considerazione ai fini della decisione le eccezioni proposte ed i documenti depositati solo in grado d’appello dal Consorzio, rimasto contumace in primo grado.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933 (artt. 10, 11, 21 e 59), degli artt. 860 e 864 c.c., nonchè della L. n. 212 del 2000 (art. 7) e L. n. 241 del 1990 (art. 3), per la mancata valutazione della carenza di motivazione dell’ingiunzione di pagamento e l’erroneità del criterio di riparto dell’onere probatorio, non essendo sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza a far presumere il beneficio fondiario.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

In ordine al primo, la difesa svolta dal Consorzio in appello non ha comportato la formulazione di eccezioni in senso stretto, ma la sola deduzione della documentazione dalla quale rilevare l’obbligazione contributiva a carico della consorziata. Ne consegue, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661), la legittimità della produzione per la prima volta in allegato al ricorso in appello, attesa la specialità della disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, per il processo tributario rispetto alla disciplina dettata dall’art. 345 c.p.c. per il processo civile), della documentazione relativa al piano di classifica regolarmente adottato ed approvato ed alle opere idrauliche eseguite dal Consorzio.

Ciò premesso, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo, nel quale in realtà convergono due censure. Quella relativa alla mancata valutazione da parte della decisione impugnata della carenza di motivazione dell’ingiunzione di pagamento, risultando quest’ultima motivata per relationem all’avviso di pagamento portato a conoscenza della destinataria, come correttamente osservato dalla decisione impugnata, in conformità ai principi espressi da Cass. sez. unite 14 maggio 2010, n. 11722 e successiva giurisprudenza conforme.

Quella attinente alla violazione delle regole che disciplinano il riparto dell’onere probatorio in materia, essendo la decisione impugnata conforme ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. nn. 25448 e 25449, depositate il 12 dicembre 2016; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), secondo cui la presunzione di vantaggi diretti e specifici ai fondi, deriva, in materia, dalla ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza nel quadro della relativa valutazione del piano di classifica e conseguente riparto, in assenza di specifica contestazione del piano di classifica da parte della contribuente neppure in via incidentale dinanzi al giudice tributario; presunzione che il giudice di merito, con accertamento di fatto congruamente motivato, ha ritenuto non superato dalla contribuente, cui incombeva il relativo onere probatorio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite.

Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’intimata GE.FI.L. S.p.A.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente Consorzio delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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