Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11057 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 19/05/2011), n.11057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4979/2008 proposto da:

C.D. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

29/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o

comunque rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso per cassazione in esame ha per oggetto il decreto Rep. 532/07, Cron. 695/07, emesso dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento n. 399/06 R.G.V.G., con il quale è stata parzialmente accolta, con declaratoria di irripetibilità delle spese processuali, la domanda di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta dal Sig. C.D. in relazione alla irragionevole durata del processo dal medesimo introdotto davanti al TAR di Napoli iscritto al n. 1786/98.

Al ricorso ha resistito la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato d’ufficio che avverso il medesimo decreto della Corte d’appello oggetto del ricorso ora in esame era stato proposto dal Sig. C. anche altro ricorso, registrato al n. 5009/08 R.G., sul quale questa Corte si è già pronunciata, accogliendolo parzialmente, con ordinanza 25 gennaio 2010, n. 1301. Il ricorso ora in esame va pertanto dichiarato improcedibile (cfr. Cass. 21432/2007).

Considerata la ragione dell’improcedibilità, rilevata d’ufficio e non denunciata dall’Amministrazione controricorrente, si ritiene equo compensare fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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