Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11057 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13786-2011 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato ROMA, VICOLO MARGANA 15,
presso studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA, UFFICIO
CONTROLLI, persona del Direttore pro Tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 13/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/02/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 40/13/10 pubblicata il 13 aprile 2010 con la quale era stato parzialmente accolto l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 385/21/2008 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF 2000 in conseguenza di plusvalenze accertate;
che l’Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2018 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avere il ricorrente presentato domanda di definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 provvedendo al pagamento della somma dovuta.
Diritto
CONSIDERATO
che sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, stesso art. 11, n. 10.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019