Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11056 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 985-2019 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– ricorrente –

contro

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ERNESTO PERSICHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l’indennizzo in capitale per danno biologico da infortunio sul lavoro nella misura del 6% in favore di Z.C.;

la Corte territoriale respingeva il rilievo dell’Inail secondo cui la menomazione era da ricondurre alla voce 252 (perdita falange unguale del mignolo) piuttosto che alla voce 256 (perdita di due falangi), in concreto applicata dal CTU sulla scorta di un criterio analogico utilizzato in ragione della maggiore perdita funzionale riscontrata rispetto a quella anatomica;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Inail sulla base di unico motivo;

Z.C. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che i giudici dell’appello avevano riconosciuto il diritto all’indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 6% sulla base dell’inquadramento in una voce della tabella delle menomazioni non corrispondente al danno subito;

il motivo è fondato;

va rilevato preliminarmente che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte “In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il giudice – e per esso il consulente tecnico di ufficio deve far riferimento al D.M. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (Cass. n. 13574 del 13/06/2014);

ai criteri del citato D.M. non si è attenuta la Corte territoriale, la quale, nel far propria la relazione di consulenza, ha preso in considerazione per la valutazione del danno la voce tabellare 256, che prevede “perdita delle due ultime falangi del mignolo”, e non la voce corrispondente alla menomazione di “perdita subtotale della falange distale”, in concreto riscontrata;

non può assumere rilevanza la notazione del CTU riguardo alla maggiore percentuale da riferire in concreto alla perdita funzionale rispetto a quella anatomica, poichè i criteri applicativi della tabella di cui al DM 12/7/2000 prevedono espressamente che, anche se di norma la perdita funzionale supera quella anatomica, per la stima occorre attenersi alla valutazione corrispondente alla perdita anatomica;

neppure è pertinente il riferimento contenuto in controricorso alla valutazione dei danni composti, non essendo riscontrabile nel caso in esame la compresenza di più menomazioni;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che farà applicazione dei principi applicative enunciati nel D.M. n. e alle relative tabelle e possederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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