Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11055 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16958/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.L., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso, dall’Avv. Luigi Ferrajoli e dall’Avv. Giuseppe

Fischioni, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo,

in Roma, via della Giuliana n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 44/65/2015, depositata il 13 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona (n. 24/3/2012), che aveva accolto il ricorso proposto da M.L. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2006, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in quanto considerato soggetto interponente, cui imputare quindi il reddito, nell’ambito della cessione di partecipazioni societarie, trasferite ai propri figli, attraverso la costituzione della società semplice Cano s.s., per la somma di Euro 2.288.663,22, il (OMISSIS), e rivendute nello stesso giorno dalla società Cano s.s. alla Italcogim per la somma di Euro 3.794.999,04, con somme poi confluite, tramite giroconti finanziari, a favore dei soci, ossia dei figli del M.. In particolare, il giudice d’appello rilevava che l’avviso di accertamento muoveva dal presupposto che, mediante la cessione delle quote sociali possedute nelle società Doragas e Doragas 2 s.p.a M.L. avrebbe partecipato ad una operazione condotta mediante interposizione fittizia di persona, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, commi 3 e 4, e art. 37, avvenuta tramite interposizione della società Cano s.s. e dei figli. L’Agenzia delle entrate non avrebbe fornito la prova che il contribuente fosse l’effettivo possessore del reddito per interposta persona; in particolare, non era stata fornita la prova che il ricavato della cessione delle quote delle società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a ad Italcogim s.p.a. fosse stato “percepito” proprio da M.L.. Inoltre, in sede penale il tribunale di Cremona aveva assolto il contribuente dall’imputazione ascritta di per non aver commesso il fatto, sul presupposto che beneficiari delle operazioni elusive sarebbero “semmai i suoi figli M., Ma. e Lu.”, che dovevano essere ritenuti gli effettivi proprietari delle quote della società Cano. Ribadiva, la Commissione regionale che non risultava che M.L. fosse stato l’effettivo possessore del “provento” derivante dalla vendita delle quote sodali da Cano s.s. ad Italcogim s.p.a..

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, anche in combinato disposto con l’art. 1705 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il giudice di appello si è soffermato sulla qualificazione dell’operazione come interposizione fittizia di persona, rilevando la mancata dimostrazione da parte dell’Agenzia delle entrate della ricezione delle somme realizzate a seguito della vendita delle partecipazioni nelle società Doragas e Doragas 2, dalla società Cano s.s. alla Italcogim s.p.a..

in realtà, però, l’Agenzia delle entrate non ha mai allegato che M.L. avesse acquisito nel proprio patrimonio il prezzo di vendita delle azioni corrisposto da Italcogim s.p.a., in quanto tale circostanza non si era mai verificata. Il giudice di appello non ha tenuto conto che in realtà non si trattava di una interposizione fittizia di persona, con accordo quindi tra i tre soggetti dell’operazione, M.L. e suo fratello, da una parte, la società Cano s.s. ed i rispettivi figli dall’altra, la Italcogim, acquirente. Il fenomeno giuridico realizzato, invero, era una interposizione reale di persona, sicchè M.L. aveva conferito un mandato ai figli per procedere alla vendita delle azioni da lui detenute nelle società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a., individuando anche nella società Italcogim s.p.a. l’acquirente delle suddette azioni. Il mandatario, nella specie i figli dei venditori, tramite la società veicolo Cano s.s., aveva solo il compito di acquistare le partecipazioni e di cederle a terzi. L’interposto, dunque, era il titolare di un diritto nell’interesse altrui, acquistando la titolarità del diritto in quanto compariva quale parte dell’atto negoziale, anche se si trattava di un diritto del tutto svuotato di contenuto. L’interposto era un mero soggetto precario, che non aveva alcuna possibilità di consolidare la sua situazione, tanto che più che di titolarità dovrebbe parlarsi di legittimazione. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, allora, non si riferisce solo ai casi di interposizione fittizia di persona, ma, ancora di più, ai casi di interposizione reale di persona. L’interponente è, infatti, l’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto è titolare di un diritto “svuotato” che possiede affinchè, e fino a quando, altri non ne disponga direttamente. I figli di M.L., dunque, sono soltanto soggetti realmente interposti, titolari del denaro, ma con una titolarità svuotata di ogni contenuto, essendo unici ed effettivi beneficiari del denaro i genitori. La circostanza della mancata ricezione del denaro da parte di M.L. allora del tutto irrilevante. Infatti, in caso di interposizione reale di persona è proprio l’ordinario meccanismo dell’operazione a far sì che il soggetto interposto divenga titolare del bene (il prezzo di vendita), verificandosi soltanto in seguito, e solo eventualmente, il trasferimento delle somme del patrimonio del interponente. Tra l’altro l’interponente può sempre disporre del bene nel patrimonio dell’interposto, incaricando lo stesso del compimento di ulteriore attività negoziale. L’interposizione reale non prevede il transito necessario del denaro derivante dall’atto negoziale nel patrimonio del interponente.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La vicenda deve essere sintetizzata nei seguenti termini: i fratelli M.L. e M.P. cedono il (OMISSIS) le proprie quote di partecipazione nelle società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a, per la somma di Euro 2.288.663,22 alla società Cano s.s., acquistata dai rispettivi figli (i figli di M.L. sono M., Ma. e Lu.; i figli di M.P. solo A., I. e V.) da soggetti riconducibili al gruppo Mythos in data (OMISSIS).

I soci di Cano s.s. (i figli degli interponenti), che nel gennaio 2002 avevano venduto ad Enel le loro partecipazioni nella società GEAD s.p.a. per Euro 5.370.303,12, effettuano un finanziamento-soci il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in favore della Cano s.s. per la somma di Euro 2.288.663,22, costituente la provvista per l’acquisto da parte della Cano s.s. delle quote delle società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a..

Il terzo socio, P.G., cede le proprie quote direttamente alla Italcogim s.p.a..

Lo stesso giorno ((OMISSIS)) la Cano s.s. cede il medesimo pacchetto azionario alla Italcogim s.p.a. per il prezzo di Euro 3.794.999,04.

La plusvalenza derivante da quest’ultimo operazione viene neutralizzata dalla minusvalenza presente nella Cano s.s., sicchè quest’ultima società non versa alcuna somma per tale plusvalenza.

Se, quindi, i cedenti M.L. e M.P. avessero ceduto direttamente le quote della società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a in favore della Italcogim vi sarebbe stata una plusvalenza di Euro 915.765,00 per M.L. ed una plusvalenza di Euro 798.331 per M.P., con un imponibile per il primo di Euro 366.306,00 e per il secondo di Euro 319.452,00. La maggiore imposta accertata per M.L. è stata di Euro 140.041,00. Le medesime quote vengono poi cedute, due mesi dopo, dalla Italcogim s.p.a. alla Arcolgas energia s.p.a..

1.3. Va premesso che, per questa corte, la disciplina dell’abuso del diritto, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, poi modificata nella L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, ha un perimetro che va ben al di là delle condotte ivi indicate, costituendo una sorta di principio generale che avvolge in sè tutte le condotte abusive, ove venga riscontrata la sussistenza di precisi parametri normativi. La L. n. 212 del 2000, il nuovo art. 10 bis, dunque, è intervenuto a mettere ordine in quel vasto mondo dell’abuso “atipico” di derivazione costituzionale ed unionale.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, si pone, allora, come una fattispecie (di interposizione) distinta dall’abuso “atipico” sopra riportato. Tale disposizione è stata conservata dopo la riforma proprio quale indice rivelatore della illiceità fiscale delle variegate ipotesi di schermo elusivo (Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26947).

Pertanto, mentre il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, poi sostituito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, rappresenta una norma “aperta” volta a ricomprendere tutte quelle fattispecie di abuso del diritto “atipico” di derivazione costituzionale ed unionale, il D.P.R. n. 300 del 1973, art. 37, comma 3, è stato conservato, con un ambito di applicazione limitato alla “interposizione”.

1.4. Va, ancora, premesso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, ricomprende al suo interno sia la fattispecie della interposizione fittizia che quella della interposizione reale.

1.5. Nell’ambito della simulazione relativa, infatti, si rinviene una ipotesi della simulazione soggettiva o interposizione fittizia di persona, che si ha quando si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un’altra. In questo caso tutti e tre i soggetti sono d’accordo che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell’atto. L’interposto, quindi, resta estraneo al contratto stesso e presta solo il proprio nome (testa di legno). L’accordo simulatorio intercorre tra l’interponente, il terzo e l’interposto (Cass., sez. 2, 23 marzo 2017, n. 7537) e può essere anche a formazione progressiva, in quanto può intervenire tra interponente ed interposto per poi essere portato a conoscenza del terzo, che vi aderisce prima o contestualmente alla stipulazione del contratto. In base alle regole della simulazione, fra i contraenti prevale la situazione voluta e, quindi, il rapporto contrattuale fa capo esclusivamente a chi è realmente parte di esso (interponente) con esclusione della parte apparente (interposto). Il terzo contraente deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra interposto ed interponente assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti del interponente (Cass., sez. 2, 12 ottobre 2018, n. 25578).

1.6. Nella interposizione reale, invece, non vi è una simulazione o un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all’atto, che è effettivamente voluto. Il contratto è sempre e solo bilaterale, tra interponente ed interposto, con assoluta e totale estraneità del terzo contraente. L’interposto è, dunque, vera e propria parte del negozio, sicchè non è ravvisabile un’ipotesi di simulazione. In tal caso, tutti gli effetti del contratto si producono direttamente nei confronti dei contraenti, restando del tutto indifferente per l’alienante che l’acquirente non intende acquistare per sè, ma per conto di un terzo, con cui l’alienante non entra in rapporto verso il quale non ha nè obblighi nè diritti. L’interposizione reale non tocca gli effetti del contratto, i quali si producono regolarmente in capo alla parte interposto. In quest’ambito, si utilizza la figura della rappresentanza indiretta, in forza del quale il mandatario sarà obbligato a ritrasferire al mandante il bene acquistato per suo conto, ma in nome proprio. Infatti, di regola, l’accordo con l’interponente concerne in particolare l’obbligo di ritrasferire il bene, successivamente all’acquisto (Cass., sez. 5, 21 marzo 2016, n. 5507, in tema di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria; Cass., sez. 1, 8 settembre 2015, n. 17785).

1.7. Per questa corte, poi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, non esaurisce la sua portata esclusivamente all’ipotesi della simulazione relativa, nell’ambito della quale può comprendersi anche l’interposizione fittizia, ma si estende anche ad operazioni elusive costituite da operazioni effettive e reali, come avvenuto nel caso in esame nella cessione delle quote di partecipazione dalla Cano s.s. alla Italcogim s.p.a., società quest’ultima che ha acquistato le partecipazioni dalla Cano s.s. per poi rivenderle dopo due mesi alla Arcolgas energia s.p.a..

Pertanto, è pienamente valido l’accertamento con il quale il Fisco imputa al contribuente i redditi che siano formalmente di un soggetto interposto (nella specie la Cano s.s. ed i figli dei M.), quando in base a presunzioni gravi, precise e concordanti risulti che il contribuente ne è l’effettivo titolare, senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia o reale (Cass., sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27625). L’art. 37, comma 3, (“sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”) è norma, infatti, che si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale, nè presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consente di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta, potendo l’elusione attuarsi anche mediante operazioni effettive e reali (Cass., sez. 5, 15 novembre 2013, n. 25671; Cass., sez. 5, 15 ottobre 2014, n. 21794). Tale disposizione, infatti, intente stigmatizzare quelle operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale, a prescindere dalla natura simulata o reale della stessa, e ciò anche alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto (Cass., sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27625, cit.). Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, considera elusive le operazioni che, simulate o reali, costituiscono il mezzo per aggirare l’applicazione della normativa fiscale sfavorevole (Cass., sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15830).

Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell’interposizione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (Cass., sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33221; Cass., 5408/2017; Cass. Civ., 10 gennaio 2013, n. 449; tutte in tema di fattispecie realizzate con donazione-vendita di terreni da genitori a figli).

1.8. Nella specie, però, il giudice di appello ha qualificato la fattispecie in esame come interposizione fittizia e ne ha escluso, quindi, la sussistenza sulla scorta della mancata dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria che il ricavato della cessione delle quote della società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a. ad Italcogim s.p.a. fosse stato percepito dal contribuente interponente.

In tal modo, però, la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte con riferimento all’ambito di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, che, invece, deve riferirsi sia all’ipotesi della simulazione relativa (interposizione fittizia di persona) sia alla fattispecie della interposizione reale, nell’ambito della quale il soggetto interposto è l’effettiva parte contrattuale, con eventuale obbligo a suo carico di ritrasferimento del bene in capo all’interponente.

Pertanto, solo nel caso di configurazione della fattispecie in esame come mera interposizione fittizia, e quindi come ipotesi di simulazione relativa, diveniva elemento dirimente la retrocessione all’interponente, M.L., delle somme ricevute dalla Italcogim, somme che invece risultano pacificamente attribuite alla Cano s.s., che con vari giroconti le ha poi ridistribuiti tra tutti i figli degli interponenti.

Si è trattato, invece, di interposizione reale, in cui deve valutarsi se il contribuente M.L. sia stato o meno l’effettivo beneficiario del risparmio fiscale.

L’erronea qualificazione giuridica della fattispecie quale interposizione fittizia di persona, in assenza dello scrutinio della stessa come interposizione reale, fattispecie anch’essa ricompresa nel campo di applicazione del D.P.R. n. 300 del 1973, art. 37, comma 3, ha indotto erroneamente il giudice di Appello a soffermarsi in via esclusiva sul soggetto che ha effettivamente incassato le somme relative alla cessione delle quote di partecipazione, ossia la Cano s.s. e per essa i soci, figli degli interponenti, senza verificare quale fosse il soggetto cui imputare i redditi in modo effettivo.

Nè si può sostenere che l’Agenzia delle entrate abbia modificato con il motivo di ricorso la motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto, in realtà, seppure nell’avviso di accertamento si faceva riferimento alla “interposizione fittizia”, tuttavia i fatti ivi enucleati sono rimasti del tutto invariati e sono persino pacifici tra le parti, sicchè con il motivo di ricorso si è chiesto a questa Corte solo l’accertamento di una avvenuta violazione di legge da parte del giudice di appello, che non aveva proceduto ad una diversa qualificazione giuridica (interposizione reale) dei medesimi fatti di causa e non aveva applicato correttamente la disciplina legislativa richiamata.

Inoltre, va precisato che con la qualificazione della operazione come “interposizione fittizia”, in realtà, l’Agenzia delle entrate ha soltanto inteso indicare M.L. come il vero dominus della complessa operazione e, quindi, il soggetto cui doveva essere riferito il reddito, quindi il “soggetto economico effettivo” per interposta persona.

2. Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate si duole della “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20”, in quanto erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza di assoluzione in sede penale di M.L., con la formula “per non aver commesso il fatto”, costituiva un ulteriore elemento di riscontro del fatto che i figli degli interponenti erano titolari di propri ingenti patrimoni, sufficienti a consentire loro l’acquisto delle partecipazioni del padre in Doragas e Doragas 2, per il tramite della società Cano s.s., da loro stessi appositamente finanziata per l’operazione mediante prelevamenti dei propri conti correnti; con il successivo provento della cessione delle quote confluito nei conti correnti dei figli di M.L., in assenza di prova che il ricavato sia poi entrato a qualsiasi titolo nella disponibilità di quest’ultimo.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Invero, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. Civ., 28 giugno 2017, n. 16262; Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27814).

Si è ulteriormente precisato che nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, come pure quella di condanna (Cass., n. 2012/8129; Cass., n. 2015/2938; Cass., n. 2005/10945), non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass. Civ., 22 maggio 2015, n. 10578), sicchè tale sentenza rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (Cass., 24 novembre 2017, n. 28174; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2938; Cass., 27 febbraio 2013, n. 4924; Cass., 28 ottobre 2016, n. 21873).

L’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass., sez. 6-5, 28 giugno 2017, n. 16262; Cass., sez. 5, 23 maggio 2012, n. 8129).

Nella specie, invece, il giudice d’appello ha tratto dalla sentenza penale un ulteriore elemento di riscontro sulla insussistenza di una interposizione fittizia di persona, basandosi soltanto sullo dispositivo della sentenza (“per non aver commesso il fatto”), e sull’affermazione contenuta nella stessa che beneficiari delle operazioni elusive sarebbero stati “semmai i suoi figli M., Ma. e Lu., che devono essere ritenuti gli effettivi proprietari delle quote della società Cano”. Come si nota, infatti, il giudice d’appello non ha effettuato alcun vaglio critico sugli elementi istruttori posti a base della decisione adottata in sede penale (per la necessaria valutazione critica delle prove raccolte in sede penale da parte del giudice tributario vedi Cass., sez. 5, 9 marzo 2020, n. 6532; Cass., sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17258), ma si è limitato a riportare il semplice dispositivo della sentenza e l’affermazione, priva di riscontri probatori, in ordine alla effettiva proprietà delle quote della società Cano da parte dei figli del interponente. Senza considerare, peraltro, che non è in discussione in alcun modo che la società Cano fosse di effettiva proprietà dei figli del interponente, trattandosi, appunto, di interposizione reale e non di interposizione fittizia di persona.

3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere all’esame di tutti gli elementi istruttori (files estratti dal server del gruppo Mythos, acquisto da parte dei figli degli interponenti dal gruppo Mythos della società Cano s.s., vendita delle quote delle società Doragas e Doragas 2 da parte di M.L. e M.P. alla Cano s.s. per la somma di Euro 2.288.663,22, successiva vendita nello stesso giorno, (OMISSIS), delle medesime quote dalla Cano s.s. alla Italcogim SpA per la somma di Euro 3.794.999,04, minusvalenze della Cano s.s. che hanno comportato la neutralizzazione della plusvalenza generatasi dall’ultima vendita, ulteriore cessione delle quote dopo due mesi alla Arcolgas energia s.p.a.), facendo riferimento alla fattispecie della interposizione reale.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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