Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11055 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 19/04/2019), n.11055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10472-2013 proposto da:
CIBRA PUBBLICITA’ SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LUCA PECORARO, EDMONDO MONDA,
giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI, giusta procura in
calce;
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 92/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
salvo estinzione;
udito per il controricorrente Equitalia Nord spa l’Avvocato MORETTI
per delega dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Cibra Pubblicità S.r.l. (di seguito Cibra) acquisì, con atto del 13 gennaio 2004, registrato il 26 gennaio 2004, dalla Piccoli Pubblicità S.r.l., il ramo d’azienda avente ad oggetto impianti pubblicitari già istallati ed alla relativa manutenzione in varie località dell’Italia settentrionale, in uno al relativo avviamento.
Nel 2010 furono notificate alla cessionaria del ramo d’azienda, quale responsabile in solido ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, commi 1 e 2, tre cartelle di pagamento, rispettivamente per le annualità 2002, 2003 e 2004 per somme riferite ad IRPEF, IRAP ed IVA a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’omissione di versamenti di imposte dirette ed IVA da parte della società cedente nonchè di ritenute alla fonte operate quale sostituto d’imposta.
Avverso ciascuna cartella Cibra propose tre distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Vicenza notificati tanto al concessionario della riscossione, allora Equitalia Nomos S.p.A., quanto all’Agenzia delle Entrate.
Il giudice di prime cure respinse con tre coeve decisioni i ricorsi separatamente proposti dalla ricorrente.
Avverso ciascuna sentenza ad essa sfavorevole Cibra propose tre ricorsi in appello, notificati a ciascun litisconsorte, che, previa riunione, furono decisi dalla CTR del Veneto con sentenza n. 92/24/2012, depositata il 29 ottobre 2012, non notificata, con la quale, in parziale riforma delle sentenze impugnate, il giudice tributario d’appello dichiarò non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento relativa all’anno 2004, essendo intervenuto l’atto di cessione in data 14 gennaio 2004.
Avverso la sentenza della CTR la società Cibra ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.A., subentrata ad Equitalia Nomos S.p.A.
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio in relazione alla definizione agevolata del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alle cartelle relative agli anni 2002 e 2003.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento per palese illogicità o contraddittorietà della motivazione, per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo dato intendere la ratio decidendi della decisione impugnata che, contraddittoriamente, in alcuni passaggi sembra escludere che la cessione abbia riguardato un bene definito ramo d’azienda, ma piuttosto “solo e soltanto una serie di particolari contratti”, in altri viceversa lasciando intendere di condividere la natura dell’atto in termini di cessione di ramo d’azienda.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in relazione all’art. 2560 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, osservando che, quand’anche effettivamente debba intendersi che la CTR abbia ritenuto perfezionata una cessione di ramo d’azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente non solo richiedeva il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della cedente, che non poteva dirsi realizzata in ragione del mero pignoramento di un solo autocarro della stessa, ma in assenza al tempo della cessione di atti dell’Amministrazione finanziaria che avessero evidenziato ragioni di debito della cedente nei confronti del fisco, stando alle disposizioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, cit. art. 14, primi tre commi, la responsabilità del cessionario non poteva fondarsi, come invece statuito dalla CTR, sulla mancata richiesta del certificato liberatorio di cui al comma 3 della citata norma.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, specificamente: a) riguardo alla mancata inclusione del personale dipendente e dei collaboratori nel compendio aziendale trasferito; b) relativamente al fatto che i debiti riferiti all’annualità 2003 scaturivano da controllo sulle dichiarazioni della cedente (Mod. 770/S e Mod. UNICO 2004) i cui termini di presentazione scadevano in epoca successiva al perfezionamento della cessione di ramo d’azienda; c) riguardo all’omesso esame da parte del concessionario del corretto adempimento dell’onere di preventiva escussione del patrimonio del cedente, con riferimento ai debiti tributari inerenti al ramo d’azienda ceduto.
4. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso va dato atto che, in pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha proposto nei termini domanda di definizione agevolata della controversia con riferimento a due delle tre cartelle di pagamento, oggetto del presente contenzioso tra le parti, precisamente la cartella n. (OMISSIS), relativa ai debiti tributari della cedente per l’anno 2002, e la cartella n. (OMISSIS) per l’anno 2003.
4.1. L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, con due distinte comunicazioni, ha dato atto che, con riferimento a ciascuna cartella, la Cibra Pubblicità S.r.l. ha presentato nei termini, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, succitato art. 6, come di seguito convertito in legge, domanda di definizione agevolata, essendosi quindi perfezionata ciascuna procedura per avere la contribuente versato integralmente in pendenza del giudizio quanto determinato per la definizione.
4.2. Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto per legge, secondo quanto previsto dalla citata norma, riguardo alle due anzidette cartelle, dandosi atto al riguardo della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell’integrale versamento di quanto dovuto attestato dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
5. Relativamente all’altra cartella, la n. (OMISSIS) per l’anno 2004, deve invece darsi atto che, non avendo l’Amministrazione finanziaria proposto ricorso incidentale avverso la sentenza della CTR del Veneto nella parte in cui aveva accolto il ricorso della contribuente, in punto di non sussistenza dell’obbligazione solidale di Cibra per i debiti tributari della cedente riferiti all’anno 2004, essendo intervenuto tra le parti l’atto di cessione del ramo d’azienda nei primi giorni del mese di gennaio 2004, su detta statuizione si è formato il giudicato interno, con definitivo riconoscimento che nulla è dovuto dall’odierna ricorrente in relazione all’importo recato da detta ultima cartella
6. Le spese del giudizio di legittimità – il cui residuo thema decidendum era riferito alle due cartelle per le quali è intervenuta la definizione agevolata della lite – restano compensate tra le parti, ciò essendo in linea con il disposto dell’art. 11, comma 10, ultimo periodo del cit. D.L. n. 50 del 2017 secondo cui le spese restano a carico della parte (la società qui ricorrente) che le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1 – quater, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14872).
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, dà atto del giudicato interno formatosi sulla non debenza da parte della ricorrente delle somme richieste con la cartella riferita all’annualità 2004 e dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, per definizione agevolata della lite limitatamente alle altre due cartelle per le annualità 2002 e 2003, essendo riguardo a queste cessata la materia del contendere, stante l’integrale versamento di quanto dovuto attestato dall’Amministrazione finanziaria.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019