Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11055 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14852-2019 proposto da:

M.M., T.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

TRENITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21993/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Avv. Ferdinando Emilio Abbate nella qualità di difensore di M.M. e T.F. ha presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella Sentenza di questa Corte n. 21993 del 2017, che, nel condannare Trenitalia s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquidava in Euro 5.000,00, erroneamente ometteva di distrarre le predette spese all’Avv. Ferdinando Emilio Abbate, difensore dichiaratosi anticipata rio;

Trenitalia s.p.a. ricorrente nel giudizio originario, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

ricorrono i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c. per disporre la correzione dell’errore materiale di cui all’istanza proposta dall’Avv. Ferdinando Emilio Abbate, nella qualità di difensore costituito di M.M. e T.F. nella causa decisa dalla Sentenza di questa Corte n. 21993 del 2017;

il ricorso va accolto;

si dispone la correzione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 21993 del 2017 dando atto che nel dispositivo alla frase “…condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti…”, deve aggiungersi l’espressione “da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Ferdinando Emilio Abbate”;

dagli atti il processo risulta esente; non si applica l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 21993 del 2017, dando atto che nel dispositivo alla frase “…condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti…”, deve aggiungersi l’espressione “da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Ferdinando Emilio Abbate”.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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