Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11054 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 19/05/2011), n.11054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17497/2009 proposto da:

D.V.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame viene impugnato, deducendo otto motivi di censura, il decreto in materia di equa riparazione del danno per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, e segg., deliberato dalla Corte d’appello di Napoli il 23 giugno 2008 e depositato il 14 ottobre 2008 nel procedimento n. 4032/07 R.G.A.D..

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso è stato depositata copia non del decreto impugnato, bensì di altro decreto della Corte d’appello di Napoli, deliberato il 5 novembre 2008 e depositato 16 febbraio 2009 nel procedimento n. 4260/07 R.G. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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