Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11054 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10545-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ricorrente che

non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GIOACCHINO

BELLI N. 36, presso lo studio legale associato CLEMENZI – TRITTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIA SALAMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L.L. ha depositato controricorso al ricorso notificatogli dall’Inps, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 479 del 2018, pubblicata il 7 agosto 2018;

il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.);

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un. 4859 del 1981 e Cass. Sez. Un. 6420 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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