Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11052 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5134/18 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (già Chibro s.p.a.), in persona del

curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 659/12/17 depositata in data 21 febbraio 2017

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avviso di accertamento con il quale procedeva al recupero a tassazione di un credito d’imposta maturato nel 2008 e utilizzato ai fini Irap nell’anno d’imposta 2011. L’importo recuperato costituiva quota di un credito di Euro 97.681,00 maturato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e in parte già utilizzato, nell’anno 2008, ai fini Ires (per Euro 61.546,00) e ai fini Irap (per Euro 20.000,00).

2. All’esito dell’impugnazione proposta dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso e la sentenza veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale che la confermava.

Rilevava che il comportamento assunto dall’Agenzia delle entrate ossia il mancato riconoscimento del credito d’imposta – non era conforme a quanto previsto dal Decreto 28 marzo 2008, n. 76, che riconosceva tale credito alle aziende che facevano investimenti in attività di ricerca, non potendo la mancata attestazione documentale delle fatture sugli investimenti costituire causa di diniego del credito d’imposta, trattandosi di formalità che poteva essere sanata dall’organo di controllo della società al fine di ottenere il riconoscimento del credito d’imposta.

Affermava, altresì, che l’Agenzia delle entrate non contestava la sussistenza degli investimenti, ma solo il mero errore formale, sanabile e, pertanto, correttamente i giudici di primo grado, nell’accogliere la tesi difensiva della società contribuente, avevano direttamente verificato l’effettivo importo del credito da riconoscersi per le operazioni sottese alle fatture.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo. La contribuente, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 347, (legge finanziaria 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e lamenta che la sentenza impugnata viola palesemente la disposizione richiamata che richiede espressamente, quale condizione per la deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, l’attestazione del presidente del collegio sindacale.

Aggiunge che la disposizione che riconosce la deduzione di tali costi costituisce norma agevolativa che, come tale, è di stretta interpretazione e deve essere applicata nel rigoroso rispetto delle condizioni dalla stessa previste.

2. La censura è fondata.

2.1. Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), come modificato dalla L. finanziaria 2005, art. 1, comma 347, vigente ratione temporis, così recita: “Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione…i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuto dai consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti di lavoro, nelle forme previste dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.

2.2. Nel fornire chiarimenti in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 347 e 348, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E del 5 aprile 2005, ha precisato che “tale deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l’impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso, invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto)”.

2.3. La deduzione in esame, prevista esclusivamente per i soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. da a) ad e), opera a condizione che sussista un’apposita “attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca”, la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest’ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti di lavoro, nelle forme previste dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni (che disciplina le misure fiscali a sostegno dell’innovazione delle imprese industriali) ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

2.4. La citata circolare sottolinea come tale attestazione sia richiesta “anche allo scopo di rendere attendibile, ai fini del riscontro, la corrispondenza dei costi alla relativa documentazione contabile”, sicchè risulta evidente che l’adempimento non ha una funzione meramente formale, ma ha piuttosto lo scopo di garantire che i costi da portare in deduzione dal valore della produzione ai fini del calcolo dell’imposta dovuta siano stati correttamente quantificati.

Peraltro, trattandosi di disposizione che riconosce la deducibilità di un costo, essa ha sicuramente natura agevolativa e, come tale, è di stretta interpretazione e non consente applicazioni se non nel rispetto delle condizioni dalla stessa previste.

3. La Commissione tributaria regionale, nella specie, affermando che “la mancata attestazione documentale delle fatture sugli investimenti non è certamente causa di disconoscimento del credito di imposta, visti i poteri dell’Agenzia delle entrate che la vede attrice di una verifica documentale della veridicità delle fatture direttamente dai fornitori” e che “la mancata attestazione apposta sulle fatture comunque in sede di contraddittorio tra le parti poteva essere certamente sanata dall’organo di controllo della società ai fini del riconoscimento del credito d’imposta”, non ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa, la quale presuppone, ai fini della deducibilità, che il costo sia supportato da idonea certificazione di effettività (in senso conforme, Cass., sez. 5, 2/03/2020, n. 5660).

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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