Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11052 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 10468-2019 proposto da:

G.P., C.R., quali difensori della SOC.

DAUNIA MEDICA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi il primo da se stesso, il secondo da G.P.;

– ricorrenti –

contro

S.R., in qualità di amministratore di sostegno del

sig. S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22673/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

gli Avvocati G.P. e C.R. nella qualità di difensori della Società Daunia Medica S.p.a. hanno presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella Sentenza di questa Corte n. 22673 del 2018, che, nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da S.R. (quale amministratore di sostegno di S.C.) contro la Società per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1559 del 2016, depositata in data 26 maggio 2016, aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in “…Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali”, senza tener conto della richiesta di distrazione dei difensori della Società, dichiaratisi antistatari;

S.R., ricorrente nel giudizio originario, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

gli istanti, nel dedurre la piena validità della dichiarazione di distrazione delle spese di lite rilevano, in particolare, che: a) l’Avv. G.P., subentrato all’udienza di discussione dell’11 aprile 2018 in sostituzione dell’Avv. Donato Di Pinto, nel frattempo improvvisamente deceduto, avendo richiamato e fatto proprie nella “memoria di costituzione nuovo difensore” “…tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni del precedente difensore, così come contenute nel controricorso notificato e depositato”, ivi compresa la richiesta di distrazione delle spese per dichiarata anticipazione formulata dall’Avv. Di Pinto, ha indirettamente reiterato la stessa in suo favore (p. 3 istanza); b) l’Avv. C.R. ha espressamente richiesto la distrazione “per dichiarata anticipazione” nel controricorso notificato;

questa Corte ritiene che i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c. per disporre la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 22673 del 2018 di cui all’istanza ricorrano nei confronti del solo Avv. C.R., quale difensore costituito della Società Daunia Medica S.p.a.;

l’istanza di correzione non può essere accolta, invece, nei confronti dell’Avv. G., subentrato all’Avv. Di Pinto, in mancanza di una specifica ed espressa richiesta di anticipazione nel corso del giudizio, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo alle conclusioni formulate dal difensore sostituito, considerato il carattere personale della stessa;

in base al principio di diritto affermato da questa Corte, infatti, il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese soltanto se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 3566 del 2016);

il richiamo costante da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità che la richiesta di distrazione delle spese di lite sia specifica ed espressa comporta l’esclusione di una richiesta per relationem, da parte del nuovo difensore alle conclusioni del difensore deceduto in corso di causa, seppure contenenti la richiesta di distrazione in suo favore delle spese di lite;

in definitiva, l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dall’Avv. G.P. va rigettata; la corrispondente istanza, proposta dall’Avv. C.R. va accolta, disponendo che la sentenza n. 22673 del 2018 venga corretta aggiungendo al dispositivo, dopo le parole: “… Euro 4.500,00 per compensi professionali…”, le parole: “…da distrarsi in favore dell’Avv. C.R., dichiaratosi anticipatario…”

nulla spese nei confronti dell’intimato;

in ragione della natura del giudizio, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’istanza formulata dall’Avv. C.R., e dispone la correzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 22673 del 2018, aggiungendo al dispositivo, dopo le parole: “… Euro 4.500,00 per compensi professionali…”, le parole: “…da distrarsi in favore dell’Avv. C.R., dichiaratosi anticipatario…”. Nulla spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA