Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11052 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

112, presso lo studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentata

e difesa dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta mandato speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2408/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5.6.08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Vincenzo Sarcone che aderisce alla

relazione scritta.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che ha

concluso per il rinnovo della notifica, nel merito aderisce alla

relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza in epigrafe indicata del 26 giugno 2008, con cui la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda proposta da L.A. M. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per l’anno 2000, sostenendo che la prestazione andava liquidata, non già sulla base del salario medio convenzionale fermo al 1995, ma sul salario reale di maggiore importo fissato dalla contrattazione collettiva di categoria per la provincia di Foggia; affermava la Corte adita che il ricorso era stato presentato dopo la maturazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti già riconosciuti ed erogati;

Letto il ricorso della parte soccombente e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè da ultimo si è affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Bari in diversa composizione che deciderà sul merito della domanda e provvedere anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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