Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11052 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29183-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO ed

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MERCURIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO FOGGIA ed ANDREA

SALVADORI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 358/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 4/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Livorno che aveva ritenuto insussistente il diritto dell’I.N.P.S. di procedere esecutivamente in base al pignoramento presso terzi notificato a G.A. da Equitalia Centro S.p.A. per conto dell’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) per essere prescritti i crediti per oneri contributivi già richiesti con n. 2 cartelle esattoriali divenute definitive. Ad avviso della Corte territoriale doveva farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;

– per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’I.N.P.S. affidando l’impugnazione ad un motivo;

– G.A. resiste con controricorso;

– Equitalia Centro S.p.A. è rimasta intimata;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c. sostenendosi che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio iudicati;

– la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;

– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;

– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è corretta;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA