Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11051 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23072/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

TECHFIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già Chibro s.p.a.), in persona del

liquidatore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 1687/49/14 depositata in data 1 aprile 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla Techfit s.r.l. in liquidazione avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di quattro rilievi, procedeva al recupero a tassazione di maggiori IRES e IRAP, per l’anno 2008.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, con il primo rilievo veniva disconosciuta la deduzione, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 347 (legge finanziaria 2005), dei costi relativi al personale addetto alla ricerca e sviluppo, per mancanza della attestazione di effettività degli stessi.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso in relazione ai rilievi nn. 1) e 3) e la sentenza, avverso la quale proponevano appello principale l’Agenzia delle entrate ed appello incidentale la contribuente, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale, rilevando, con riguardo ai costi di ricerca e sviluppo, che non risultava “congruente la mancanza di firma da parte del Presidente del Collegio sindacale”.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle

entrate, con un unico motivo.

La contribuente, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la difesa erariale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 347, (legge finanziaria 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e lamenta che la sentenza impugnata viola palesemente la disposizione richiamata che richiede espressamente, quale condizione per la deducibilità dei costi, l’attestazione del presidente del collegio sindacale.

Aggiunge che la disposizione che riconosce la deduzione di tali costi costituisce norma agevolativa che, come tale, è di stretta interpretazione e deve essere applicata nel rigoroso rispetto delle condizioni dalla stessa previste.

2. La censura è fondata.

2.1. Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), come modificato dalla L. finanziaria 2005, art. 1, comma 347, vigente ratione temporis, così recita: “Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione…i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuto dai consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti di lavoro, nelle forme previste dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.

2.2. Nel fornire chiarimenti in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 347 e 348, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E del 5 aprile 2005, ha precisato che “tale deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l’impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo (nel qual caso, invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto)”.

2.3. La deduzione in esame, prevista esclusivamente per i soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. da a) ad e), opera a condizione che sussista un’apposita “attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca”, la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest’ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti di lavoro, nelle forme previste dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni (che disciplina le misure fiscali a sostegno dell’innovazione delle imprese industriali) ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

2.4. La citata circolare sottolinea come tale attestazione sia richiesta “anche allo scopo di rendere attendibile, ai fini del riscontro, la corrispondenza dei costi alla relativa documentazione contabile”, sicchè risulta evidente che l’adempimento non ha una funzione meramente formale, ma ha piuttosto lo scopo di garantire che i costi da portare in deduzione dal valore della produzione ai fini del calcolo dell’imposta dovuta siano stati correttamente quantificati.

Peraltro, trattandosi di disposizione che riconosce la deducibilità di un costo, essa ha sicuramente natura agevolativa e, come tale, è di stretta interpretazione e non consente applicazioni se non nel rispetto delle condizioni dalla stessa previste.

3. La Commissione tributaria regionale, nella specie, affermando che ai fini della deducibilità dei costi “non risulta congruente la mancanza di firma da parte del Presidente del Collegio sindacale”, non ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa, la quale presuppone, ai fini della deducibilità, che il costo sia supportato da idonea certificazione di effettività (Cass., sez. 5, 2/03/2020, n. 5660).

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

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