Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11051 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 9776-2019 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA OMNIAJOB SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 577/209 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 6 ottobre 2017, aveva dichiarato sussistenti i presupposti per la sospensione necessaria del processo pendente fra l’Inail e la cooperativa Omniajob s.r.l., avente ad oggetto un verbale ispettivo con cui veniva contestata alla Società l’illegittima rendicontazione di ore di lavoro e permessi non retribuiti con sottrazione illecita dei relativi importi alla contribuzione previdenziale, in attesa del giudicato di altra causa relativa all’impugnazione da parte della Cooperativa del medesimo verbale ispettivo;

l’Inail ha intentato – davanti a questa Corte – un giudizio per regolamento di competenza avverso l’Ordinanza del Tribunale di Milano sopra richiamata, deducendo l’inesistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

la Sesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 577 del 2019, ha accolto il ricorso dell’Inail, cassando il provvedimento del Tribunale di Milano e disponendo la prosecuzione del giudizio;

l’Inail ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale della Ordinanza n. 577 del 2019;

la Cooperativa Omniajob s.r.l., controricorrente nel giudizio originario, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’Inail ha fatto rilevare che nel dispositivo dell’Ordinanza di questa Corte si afferma erroneamente: “La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata Ordinanza e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Milano”, là dove il giudizio di merito deve proseguire, evidentemente, dinanzi allo stesso Tribunale di Milano che ha emesso il provvedimento cassato dall’Ordinanza n. 577 del 2019 che ha deciso sul regolamento di competenza;

nel caso in esame sussistono, pertanto, i presupposti di legge per accedere al rimedio della correzione dell’errore materiale, accogliendo l’istanza dell’Inail e correggendo il dispositivo dell’Ordinanza n. 577 del 2019 nel modo che segue: “…dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano”; la natura del giudizio osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone che l’Ordinanza n. 557 del 2019 di questa Corte sia corretta nel modo seguente: “…dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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