Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11051 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato SPIRIO ANTONINA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 851/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
6/06/08, depositata il 25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25 giugno 2008 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Agrigento aveva rigettato, dopo averle riunite, le opposizioni proposte dall’INAIL avverso il precetto di pagamento e avverso l’esecuzione intrapresa dall’avv. B.S. per il credito delle spese a lui liquidate, quale difensore distrattario di L.G.C., con altra pronuncia (la n. 3 del 2001) resa dal medesimo Tribunale, nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto del predetto L.G. alle prestazioni per i postumi residuati dopo un infortunio sul lavoro.
La Corte territoriale, pur affermando che la decisione di appello si sostituisce a quella di primo grado e che nel precedente giudizio per il riconoscimento del diritto alla rendita, definito in senso sfavorevole all’assicurato, l’assicurato era stato esonerato dal pagamento delle spese del doppio grado, ha però ritenuto che tale statuizione non fosse “logicamente incompatibile con la declaratoria di condanna dell’INAIL oggetto dell’azione esecutiva” e che non fosse stata riformata in appello.
Per la cassazione della indicata sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, cui l’altra parte ha resistito con controricorso.
Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 336 cod. proc. civ., comma 1, e deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, che nel rigettare l’opposizione dell’INAIL all’esecuzione intrapresa in base ad una sentenza di primo grado favorevole all’assicurato, di riconoscimento del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro, ed ove era stata disposta la distrazione delle spese processuali liquidate in favore del difensore dello stesso, ha ritenuto che tale statuizione non fosse caducata, malgrado la riforma della sentenza in appello, con il rigetto della domanda dell’assicurato.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Come è noto il giudice del gravame, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia in ordine alle spese (cfr. fra le più recenti Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985).
Qui, secondo quanto evidenzia anche lo stesso odierno resistente (v.
pag. 3 del controricorso), la sentenza n. 3 del 2001 resa dal Tribunale di Agrigento – che aveva accolto la domanda di L.G. C. condannando l’INAIL al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dell’avv. B.S., sentenza poi da costui posta a base dell’esecuzione intrapresa in danno dell’Istituto – era stata riformata in secondo grado dalla Corte di appello di Palermo, la quale con pronuncia n. 571 del 25 giugno 2002 aveva rigettato la domanda dell’assicurato L.G.C., esonerando il soccombente dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Vi era stata dunque una riforma della prima decisione, che aveva effetto anche sulle statuizioni dipendenti concernenti le spese, e la Corte di appello, dichiarando che ” L.G.C. non è tenuto al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio” aveva provveduto ad un diverso regolamento delle spese processuali.
In definitiva, già prima dell’esecuzione era venuto meno il titolo esecutivo in forza del quale l’avv. B.S. aveva poi proceduto esecutivamente nei confronti dell’INAIL per il soddisfacimento del credito per le spese giudiziali liquidategli con la sentenza n. 3 del 2001 del Tribunale di Agrigento, e perciò il predetto legale non aveva il diritto di agire in esecutivis contro l’INAIL. Il ricorso dell’Istituto va quindi accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con l’accoglimento delle opposizioni proposte dall’INAIL al precetto intimatogli dall’avv. B. e all’esecuzione intrapresa dallo stesso.
Riguardo alle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza l’avv. B. va condannato al pagamento in favore dell’INAIL di quelle del giudizio di cassazione, oltre che delle altre relative alle precedenti fasi di merito, tutte liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie le opposizioni proposte dall’INAIL; condanna l’avv. B.S. al pagamento, in favore dell’Istituto, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 610,00 (di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari), di quelle di secondo grado, liquidate in Euro 710,00 (di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari) e di quelle di legittimità, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010