Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11050 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11050 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA
sul ricorso 26091-2011 proposto da:
CONSOGNO

DARIO

CNSDRA61P02D969M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato RENZO RISTUCCIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO
ANDREA TABACCHETTI;
– ricorrente –

2016
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contro

ROVETA ANACLETO C.F.RVTNLT28M24I911V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 27/05/2016

,

difende unitamente agli avvocati ENRICO MERLI, GIAN
FRANCESCO SEMINO;
– controricorrenteavverso la sentenza n.

1341/2010 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/09/2010;

udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito

l’Avvocato

Cataldo

Fabrizio

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Ristuccia Renzo
difensore del ricorrente che ha chiesto
raccoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Ciervo Antonello con delega depositata
in udienza dell’Avv. Pernazza Federico difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto
1. – É. impugnata la sentenza della Corte d’appello di Torino, depositata il 9 settembre 2010, che ha rigettato
l’appello proposto da Dario Consogno avverso la sentenza del

1.1. – Il Tribunale aveva respinto la domanda proposta dal
sig. Consogno – proprietario dell’immobile sito in Spineto
Scrivia alla via Castello – di condanna del sig. Roveta, proprietario dell’immobile contiguo, alla eliminazione delle opere realizzate in violazione degli strumenti urbanistici e delle distanze previste dall’art. 905 cod. civ., nonché al risarcimento dei danni.
2. – La Corte d’appello confermava la decisione di rigetto osservando, in primo luogo, che l’asserito aumento di volumetria del fabbricato di proprietà Roveta non legittimava appellante Consogno a chiedere il provvedimento ripristinatorio,
ma soltanto il risarcimento del danno, nella specie non provato, e comunque da ritenersi insussistente, in considerazione
della localizzazione degli aumenti di volumetria (al piano
terra e verso la proprietà di terzi) e delle dimensioni esigue
degli stessi.
2.1. – Quanto al rispetto delle distanze, la Corte territoriale evidenziava che l’attore non era legittimato a dolersi
di una possibile violazione conseguente allo spostamento della
parte est del piano terreno – che costituiva anche l’unico am-

Tribunale di Tortona, e nei confronti di Anacleto Roveta.

pliamento della sagoma esterna dell’edificio – non essendo
proprietario del fabbricato in confrontanza, mentre si doveva
escludere una violazione delle distanze riconducibile
all’innalzamento della cortina edilizia, e comunque la relati-

2.2. – Secondo la Corte d’appello, inoltre, era inopponibile al sig. Roveta l’atto, di data apparente 20 giugno 2003,
sottoscritto dal sig. Consogno e dal Sindaco del Comune di
Spineto Scrivia, avente ad oggetto il regolamento convenzionale dei confini, ed era inammissibile la CTU richiesta
dall’appellante, in mancanza di produzione degli atti di provenienza.
2.3. – Si doveva escludere, infine, la creazione di una
servitù di veduta con riferimento alla possibilità di affaccio
dalla terrazza Roveta sulla piccola porzione di fondo di proprietà Consogno posta a confine, in quanto il primo punto di
appoggio utile si trovava a distanza superiore a quella indicata dall’art. 905, secondo comma, cod. civ., e dalla documentazione fotografica si ricavava l’esistenza di un sensibile
dislivello tra il piano della terrazza e il fondo
dell’appellante.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Dario Consogno, sulla base di tre motivi. Resiste
con controricorso Anacleto Roveta. Il ricorrente ha depositato
memoria in prossimità dell’udienza.

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va questione non era oggetto di motivo d’appello.

Considerato in diritto
1. – Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione
sul punto decisivo della violazione del PRG del Comune di Spi-

principi di diritto e delle norme di legge

(norme di attuazio-

ne, PRG del Comune di Spineto Scrivia e art. 872, secondo comma, cod. civ.) in relazione alla valutazione delle prove documentali artt. 115 e 116 cod. proc. civ.».
2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 950 cod. civ., 115 e 116 cod. proc.
civ., nonché vizio di motivazione su un fatto controverso e
decisivo. Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte
d’appello, secondo cui il locale di proprietà Roveta sottostante alla terrazza era stato ampliato in direzione della
proprietà di terzi (Assanelli), sicché il sig. Consogno non
era legittimato a dolersene. In realtà, vi era stato un aumento del fronte dell’edificio Roveta sulla strada, e
l’occupazione di parte della proprietà Consogno, ma sul punto
la Corte d’appello non aveva considerato l’esatta estensione
della proprietà Consogno, quale risultava dal negozio di accertamento sottoscritto dal ricorrente e dal Sindaco del Comune di Spineto Scrivia, che richiamava i titoli di proprietà
delle parti, e quindi era opponibile al sig. Roveta. Allo
stesso modo, erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto

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neto Scrivia, nonché «violazione e falsa applicazione dei

inammissibile la CTU richiesta per accertare le denunciate
violazioni.
3. – Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e
falsa applicazione degli artt. 905 cod. civ., 115 e 116 cod.

tenuta insussistenza della servitù di veduta.
3.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Il ricorrente sollecita inammissibilmente un nuovo apprezzamento nel merito della controversia, lamentando l’erronea
ovvero l’omessa valutazione delle risultanze probatorie, a
fronte di una motivazione esaustiva e immune da vizi logicogiuridici.
3.1.1. – La Corte d’appello ha chiarito che non sussiste
violazione della distanza tra gli edifici delle parti in causa, in quanto «lo spostamento della parete est del piano terreno LA, come è dimostrato dagli stessi disegni in pianta
prodotti da entrambe le parti, è l’unico ampliamento della sagoma esterna dell’edificio», e non insiste nella direzione
della proprietà Consogno. Si tratta di apprezzamento in fatto,
fondato su specifici elementi di valutazione, che non può essere sindacato in questa sede.
3.1.2. – La stessa Corte d’appello ha poi correttamente
escluso l’utilizzabilità – ai fini dell’accertamento incidentale del diverso confine tra le proprietà – del negozio sotto-

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proc. civ., nonché vizio di motivazione, e si contesta la ri-

scritto dal sig. Consogno e dal Sindaco di Spineto Scrivia,
recante regolamento convenzionale dei confini, essendo tale
atto inopponibile ai terzi, tra quali evidentemente
l’appellato Roveta, ed ha ulteriormente osservato, sempre a

Consogno non aveva prodotto i titoli di provenienza, ma soltanto la fotocopia di un atto datato 25 novembre 1967, tra
l’altro privo di sottoscrizioni, non riconducibile nel suo
contenuto alla parte appellata e comunque non idoneo a dimostrare la posizione del confine diversa da quella indicata dal
giudice di primo grado. Una volta rilevato il deficit probatorio, la Corte territoriale ha ritenuto che lo stesso non potesse essere colmato dalla CTU, ed ha respinto la relativa richiesta, facendo così applicazione del principio consolidato
secondo il quale la CTU è finalizzata all’acquisizione, da
parte del giudice di merito, di un parere tecnico necessario o
utile alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o
per la soluzione di questioni implicanti specifiche cognizioni
(ex plurimis, Cass., sez. 1^ 1 sentenza n, 15219 del 2007).
3.1.3. – Quanto, infine, al denunciato asservimento del
fondo Consogno alla veduta esercitabile dalla terrazza Roveta,
la Corte territoriale ha rilevato, nel’ordine: a) che, sulla
base delle misurazioni concordemente effettuate dai tecnici di
parte, l’inizio della ringhiera – unico punto di appoggio solido e stabile idoneo a supportare l’esercizio della veduta –

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proposito della individuazione del confine, che l’appellante

si trovava a distanza superiore a quella minima

ex art. 905

cod. civ. dal fondo Consogno; b) che esisteva un dislivello
sensibile tra la terrazza e il fondo -rilevabile dalla documentazione fotografica – sicché era necessario un riparo per

ta dalla ringhiera. Tali circostanziate affermazioni sono sufficienti a sorreggere la decisione, e risulta pertanto priva
di rilevanza, nel caso specifico, la questione della necessità
di ripari per l’esercizio della veduta anche a fronte di dislivello minimo tra le proprietà.
4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo

l’esercizio della veduta, e la distanza doveva essere calcola-

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