Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11050 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 19/04/2019), n.11050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24011/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore.

– intimato –

Avverso la sentenza n. 1430/27/2016 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, depositata il 9

giugno 2016.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 3 aprile 2019 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Immacolata

Zeno, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditi l’avv. Anna Collabolletta per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) di (OMISSIS) s.n.c. – poi (OMISSIS) s.r.l. – impugnò separatamente l’avviso di pagamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e la relativa cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a., con le quali le era stato intimato il pagamento delle accise dovute per l’anno 2005, sull’intero prodotto alcoolico ancora giacente presso il proprio deposito fiscale, dopo che era stata disposta la revoca di tutte le sue licenze fiscali.

I separati ricorsi vennero riuniti e parzialmente accolti in primo grado, essendo stato ritenendo applicabile l’abbuono di imposta nella misura dell’ottantotto per cento, previsto per l’acquavite prodotta prima del 1 novembre 1971; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, mentre il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. – dichiarato nelle more del giudizio – propose appello incidentale. Con sentenza depositata il 9 giugno 2016 la Commissione Tributaria Regionale respinse sia l’appello principale che quello incidentale, ritenendo applicabile l’abbuono d’imposta anche dopo la sopravvenuta abrogazione della norma che l’aveva previsto.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre non ha spiegato difese il fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 3 e art. 27, del D.M. 27 marzo 2001, n. 153, art. 4, comma 5, della Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992 n. 92/12/CEE, art. 6, par. 2) e del D.L. 18 aprile 1950, n. 142, art. 7, convertito dalla L. 16 giugno 1950, n. 331, poichè il giudice di merito ha ritenuto che l’abbuono dell’ottantotto per cento dell’accisa dovuto fosse applicabile anche all’acquavite che fosse stata estratta dal deposito fiscale per l’immissione in consumo, dopo l’abrogazione della detta disciplina agevolatrice.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310, art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 18 aprile 1950, n. 142, art. 7, convertito dalla L. 16 giugno 1950, n. 331 e degli artt. 11, 14 e 15 preleggi, atteso che la commissione tributaria regionale ha ritenuto l’ultrattività una norma già abrogata, applicandola ad un imposta diversa per la quale era stata originariamente prevista.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia improcedibile, per le ragioni di cui si dirà, restando conseguentemente assorbita la questione concernente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., parte del processo sia in primo che in secondo grado.

3.1. Com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. 15/09/2017, n. 21386).

Nella vicenda all’esame della Corte è la medesima ricorrente ad affermare in ricorso che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale qui impugnata, venne notificata su iniziativa del difensore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.; manca in atti, tuttavia, la prova della relazione di notificazione in parola, non potendo di certo la stessa essere sostituita dall’attestazione” resa da un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli datata 15 luglio 2016 e prodotta in atti.

E invero, non può dubitarsi come ai fini della prova della notifica nel processo civile, è necessario per il destinatario la produzione della relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c., ove il procedimento di notificazione sia stato curato direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovvero, quando si tratta di notifica a mezzo posta, della busta che contiene il plico, in sè idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass. 11/03/2015, n. 4891).

Fuori dalle ipotesi sopra descritte, invece, deve escludersi che il destinatario, anche ove si tratti di ente pubblico, possa “attestare” tramite i propri funzionari, pure muniti in thesi di poteri certificativi, la data di notifica dell’atto, attività che – lo si ripete – resta riservata all’ufficiale giudiziario ovvero all’agente postale delegato dal primo (e salva la speciale disciplina prevista in tema di notifica con modalità telematica a cura dei difensori, ai sensi della L. n. 53 del 1994, come da ultimo novellata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – quater, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012).

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.

Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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