Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11050 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30684-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MISURINA

69, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO VALENZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGIA COTRONEO;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (OMISSIS), in persona dell’institore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia del Tribunale stessa sede, ha accolto la domanda di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rivolta all’annullamento della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in capo ad C.A. il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale con decorrenza dall’ordine di servizio del 28 luglio 2010 che ne aveva disposto il trasferimento ad altro servizio;

la Corte territoriale ha accertato che il C., ritenuto inidoneo ai servizi di navigazione a causa di problemi di salute (ipoacusia), era stato assegnato ad uffici di natura amministrativa con inquadramento nel profilo F1 Operatore specializzato Uffici; che successivamente, con ordine di servizio del 28 luglio 2010, tenuto conto delle sue residue possibilità di utilizzazione, era stato assegnato al servizio di portineria con il compito di registrare in apposito elenco istituito quotidianamente presso di essa, tutto il personale che intendeva accedere ai servizi dell’ufficio;

nessun demansionamento poteva dirsi perpetrato ai danni del C., atteso che l’attribuzione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza, era dipeso dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo;

la cassazione della sentenza è domandata da C.A. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Erronea interpretazione dell’art. 2013 c.c. da parte della Corte d’appello di Messina nella parte in cui afferma “…ha ritenuto, invece, questo Collegio, indispensabile l’ammissione della prova testimoniale chiesta da RFI dal momento che ove le circostanze riferite fossero risultate veritiere, sarebbe stata insussistente quella particolare professionalizzazione e acquisizione di conoscenze cui rapportare il demansionamento subito, al fine di accertare l’effettiva sussistenza di un demansionamento, ai sensi dell’art. 2103 c.c.”;

il ricorrente contesta che – pur a prescindere dalla ritenuta rilevanza della testimonianza della dipendente D.D.G., negata dal primo giudice, che aveva riferito dell’inadeguatezza del C. nello svolgere le mansioni corrispondenti al proprio profilo d’inquadramento – la Corte d’Appello non avrebbe svolto una corretta valutazione comparativa tra le mansioni appartenenti al profilo professionale F1 Operatori specializzati – formalmente assegnato – e al profilo H Operatori concretamente rivestito;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Omessa valutazione della circostanza di fatto, non provata, per la quale la mancata partecipazione a corsi di formazione informatica non è da imputare al ricorrente”;

la Società non avrebbe offerto prova documentale dell’indizione di corsi di aggiornamento professionale relativi alla qualifica in oggetto, della conoscenza di tale circostanza da parte del C. e del suo conseguente rifiuto di parteciparvi;

col terzo ed ultimo motivo, formulato ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce “Omessa valutazione della circostanza di fatto per la quale il C. dal 1998 al 2010 ha svolto le mansioni relative al profilo F1 di operatore Specializzato Uffici, avendo acquisito la connessa professionalità e senza che gli sia mai stato contestato alcunchè dal punto di vista disciplinare in ordine al suo rendimento”;

essendo stato ritenuto dalla Corte territoriale che mai il C. aveva svolto mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza per mancanza della necessaria formazione, il ricorrente deduce che una tale valutazione avrebbe dovuto essere oggetto di un diverso giudizio avente ad oggetto non già il demansionamento, bensì un procedimento disciplinare per scarso rendimento che, nella specie, non era mai stato attivato dall’Azienda nei confronti dell’odierno ricorrente;

il primo motivo è inammissibile;

la censura, che contesta al giudice di non aver svolto il giudizio relativo all’equivalenza delle mansioni, tenta di spostare la ratio decidendi su un piano diverso da quello oggetto del giudizio di merito;

in particolare, la Corte d’appello ha accertato che mai il C. aveva svolto le mansioni corrispondenti al proprio profilo di appartenenza per sua esclusiva volontà, essendosi rifiutato di conseguire la necessaria professionalizzazione;

sotto il dedotto profilo, dunque, le prospettazioni del ricorrente non si confrontano con tale statuizione, limitandosi a dedurre un’apparente violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalla Corte territoriale, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

dedotti erroneamente quali violazione di legge, essi in realtà lamentano un vizio di motivazione del provvedimento impugnato;

pur volendo ricondurre le censure alla corretta prospettazione processuale, esse si rivelano inammissibili, atteso che la formulazione delle doglianze da parte del ricorrente contiene la denuncia, non già di un omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì di una mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

la giurisprudenza di questa Corte esclude che l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice del merito possa integrare, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053/2014);

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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