Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11050 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle

Milizie n. 38, presso l’avv. Boggia Massimo, rappresentata e difesa

dall’avv. MAZZANTI Andrea giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 23/36/07, depositata il 12 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazioni:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 23/36/07, depositata il 12 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello di L.G., avvocato, è stato riconosciuto alla medesima il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2003.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Premesso che le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla resistente appaiono infondate (non occorre che l’Agenzia conferisca specifica procura all’Avvocatura dello Stato:

Cass. n. 11227 del 2007; il ricorso è autosufficiente; correttamente la censura è stata formulata come violazione di legge, non essendo in contestazione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice a quo, ma le sue conseguenze sul piano giuridico), il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa in tema di presupposto impositivo dell’IRAP, appare manifestamente fondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato, fra l’altro, “l’utilizzo di personale dipendente” (circostanza del resto non contestata dalla controricorrente), non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e numerosissime successive conformi).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria la controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, in particolare, in ordine alle argomentazioni svolte dalla controricorrente in memoria, va ribadito che:

a) nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45 la disposizione del R.D. cit., art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cass., Sez. un., n. 23020 del 2005 e succ. conff.);

b) il ricorso è autosufficiente, poichè contiene gli elementi essenziali per consentire a questa Corte di decidere sulla base del quesito di diritto formulato;

c) il motivo è stato correttamente posto come violazione di legge e non come vizio di motivazione, in quanto l’Agenzia non ha affatto denunciato, come sostiene la controricorrente, una erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice d’appello, bensì, come risulta chiaramente dal quesito di diritto, ha censurato le conclusioni che, dall’incontestato accertamento di fatto compiuto (“utilizzo di personale dipendente”, risultante “dal quadro E mod. Unico 2000”), lo stesso giudice ha tratto, sul piano del diritto, in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo (ovviamente, limitatamente all’anno d’imposta al quale il detto accertamento si riferisce);

che, pertanto, riaffermato il principio di diritto richiamato nella relazione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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