Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1105 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1663-2019 proposto da:

P.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI APICELLA;

– ricorrente –

contro

TIM SPA, (GIA’ TELECOM ITALIA SPA), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO MARIA

RAIMONDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

RICCARDO MARIA RAIMONDI, CARLO BOURSIER NIUTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Rosario P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 754/2018 della Corte d’Appello di Salerno dei 24 maggio 2018, pubblicata il 28 maggio 2018, affidandosi ad un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso TIM SPA, già TELECOM Italia SPA.

Il Tribunale di Salerno, cui si rivolgeva P.R. per ottenere la condanna di TIM SPA al risarcimento dei danni per il ritardo con cui essa aveva provveduto ad allacciare la linea telefonica del suo nuovo studio professionale, accoglieva la domanda e, di conseguenza, condannava la convenuta a pagare Euro 10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese di giudizio,

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita dei gravame da TIM, accoglieva parzialmente l’appello e rideterminava l’importo dovuto, a titolo risarcitorio, a P.R., da parte dell’appellante in Euro 3.000,00.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto il gravame avverso la sentenza di prime cure che non aveva chiarito in che modo avesse determinato in Euro 10.000,00 l’importo dovuto dalla TIM a titolo risarcitorio, con una motivazione – “alla luce della documentazione depositata, in ragione dell’indubbia responsabilità della Telecom del disservizio rappresentato nel giudizio di primo grado, applicando le coordinate sopra individuate per la determinazione equitativa del risarcimento, lo stesso può essere quantificato in Euro 3.000,00” – che, a sua volta, non lasciava intendere perchè il criterio equitativo da essa applicato fosse migliore di quello cui aveva fatto ricorso il giudice di primo grado, “in quanto pur ben definendo i criteri in base ai quali scaturiscono le decisioni in base alla cosiddetta equità giudiziale espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., la Corte non li attaglia al caso concreto”.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del potere di liquidazione equitativa del danno. Considerando, infatti, che è ammesso il ricorso alla valutazione equitativa di un danno patrimoniale di impossibile o difficile quantificazione, a condizione che la ricorrenza di esso sia certa, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse stato dimostrato solo il danno patrimoniale risultante dalla nota dello Studio tecnico Scaturì, che riferiva di una revoca di mandati con richiesta di restituzione di documentazione, concludendo che il risarcimento del danno, seppure liquidato in via equitativa, andava rapportato solo alle sopradette circostanze fattuali; precisava, infatti, che non erano stati allegati indici rilevatori delle gravi difficoltà di gestione del lavoro, dei rapporti con i clienti e con altri studi professionali, della situazione di isolamento in cui si era trovato lo studio professionale, nè ricorreva prova di alcuna contrazione di reddito o di una riduzione della possibilità di acquisire nuovi clienti.

Tantomeno risultavano provati i danni derivanti dalla perdita di chance, non avendo il ricorrente dimostrato, neppure in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile fosse conseguenza immediata e diretta.

Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione delle norme denunciate in epifrafe, in considerazione del fatto che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.

Il ricorrente fonda la sua censura su affermazioni del tutto apodittiche ed indimostrate – “il ricorrente ha assolto all’onere ex art. 2697 c.c.” (p. 6), il “notevole periodo di inattività dell’utenza telefonica (…) ha comportato notevoli disagi ad esso appellato nella stessa possibilità di interagire con i propri clienti” (p. 7) – che non sono idonee a dimostrare che la Corte territoriale sia incorsa nell’errore denunciato, risultando piuttosto volte a contestare l’esito degli accertamenti operati dal giudice a quo quanto alla ricorrenza del danno, in primo luogo, e in ordine alla sua quantificazione, in secondo luogo.

Non ha pregio neppure la censura mossa alla sentenza impugnata per non avere ritenuto integrati gli estremi della perdita di chance. La perdita di una chance patrimoniale, la quale postula la preesistenza di una situazione “positiva”, i.e. di un quid su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa (così Cass. 11/11/2019, n. 289939), è vero che, secondo l’insegnamento di questa Corte, potrebbe ricorrere in ipotesi quale quella in esame, così come è vero che potrebbe essere liquidata equitativamente (Cass. 03/08/2017, n. 19342), ma sarebbe stato necessario dimostrarne la configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. 08/06/2018, n. 14916; Cass. 29/01/2019, n. 2358). Cìò non è avvenuto nel caso di specie e e, quindi, nessun appunto può muovesi alla decisione impugnata.

2. Il ricorso è, dunque, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

4. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA