Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11049 del 27/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 11049 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 18593-2011 proposto da:
VONA

FRANCESCO

VNOFNC33S01C479S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO COCCO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
552

ROSSI

FRANCESCO

RSSFNC45C29C479Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GROTTE CELONI 26, presso lo
studio

dell’avvocato

PIETRO

BARONE,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO DE

Data pubblicazione: 27/05/2016

ANGELIS;

controricorrente

avverso la sentenza n. 61/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito l’Avvocato Liburdi Maria Lucia con delega orale
per l’Avv. Cocco Massimo difensore del ricorrente che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Barone Pietro e l’Avv. De Angelis Ugo
difensori del controricorrente i quali hanno chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Q

udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. FELICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco Vona, proprietario di un immobile sito in zona rurale del
comune di Ceprano, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone
Francesco Rossi, proprietario di un fabbricato contiguo, lamentandone la

stato preesistente, in violazione della distanza legale di mt. 10 dal confine
vigente nella zona. Resistendo il convenuto, il Tribunale rigettava la
domanda.
L’impugnazione proposta dal Vona era respinta dalla Corte d’appello di
Roma, con sentenza n. 61/11. Osservava la Corte distrettuale che la
consulenza tecnica d’ufficio era stata congruamente e logicamente motivata e
che i lavori eseguiti dal convenuto erano stati regolarmente assentiti
dall’autorità amministrativa. In particolare, rilevava che dalla relazione del
c.t.u. era emerso che le nuove strutture portanti realizzate dal Rossi, lungi
dall’estendersi fuori del perimetro del preesistente edificio, erano inserite
nella muratura esistente e che il nuovo edificio aveva mantenuto la stessa
altezza, intesa come linea di gronda, “nessuna importanza avendo ai fini della
volumetria la linea di colmo”. Osservava, ancora, che pure erano da
condividersi le conclusioni del c.t.u., secondo il quale l’edificio aveva
mantenuto la stessa ubicazione planimetrica, nel rispetto della sagoma
preesistente e delle distanze originarie dai confini, dato, questo, accertato in
corso d’opera dall’ufficio tecnico del comune di Ceprano, il quale a seguito
d’un esposto dell’attore aveva eseguito una misurazione del manufatto in fase
di ristrutturazione, rilevando che la lieve discordanza al piano terra “tra le

3

riedificazione secondo caratteristiche strutturali e volumetriche diverse dallo

quote del progetto e dell’effettivo realizzato” era consentita dall’art. 8 della
legge regionale n. 36/87.
Per la cassazione di tale sentenza Francesco Vona propone ricorso, affidato
a due motivi.

memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dalla parte
controricorrente, d’inammissibilità del ricorso per carente esposizione dei
fatti. Questi ultimi, invero, sono sufficientemente esposti nella loro residua
rilevanza, essendo tutt’altro che decisivo per le ragioni di cui infra — riferire
delle relazioni dei c.t.u. quanto alla conformità dei lavori eseguiti da
Francesco Rossi al progetto assentito.

1-bis. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 61, 191 e 196
c.p.c. e il vizio di contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360,
nn. 3 (rectius, 4) e 5 c.p.c. Parte ricorrente deduce di aver lamentato la natura
abusiva dell’opera non con riguardo al difetto di concessione edilizia, ma sul
presupposto che quest’ultima era stata ottenuta in forza di un progetto di
ristrutturazione ‘che rappresentava falsamente la realtà. Sostiene che le
conclusioni del e.t.u. sono erronee perché l’ausiliario del giudice si è limitato
a verificare la conformità del manufatto al progetto, non l’infedeltà di
quest’ultimo rispetto allo stato preesistente che intendeva riprodurre. In
particolare, il nuovo edificio reca una sopraelevazione, prima inesistente, non
già deputata a contenere impianti tecnologici ma consistente in una mansarda
abitabile, con camere da letto e bagno, come tale computabile nella
4

Resiste con controricorso Francesco Rossi, che ha altresì depositato

volumetria complessiva e rilevante quale nuova opera soggetta alle distanze di
legge.
Di qui l’insufficienza della motivazione sull’istanza di nuovi accertamenti
tecnici, visto che il c.t.u. ha negato la natura abitativa del piano sottotetto pur

2. – Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 872 e 873 c.c., 31
legge n. 47/85 (in realtà n. 457/78, come chiarito nel corpo del motivo) e 116
c.p.c., nonché il difetto di motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360
c.p.c.
In base all’art. 31, lett. d) legge n. 457/78 è necessario che la ricostruzione
del fabbricato esistente sia effettuata in piena conformità di sagoma, di
volume e di superficie, sicché, come ritiene la costante giurisprudenza di
questa Corte, la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta
sempre un aumento di volumetria e della superficie di ingombro, per cui va
considerata a tutti gli effetti, incluso ai fini delle distanze, come nuova
costruzione.
Nello specifico, mentre il preesistente fabbricato del convenuto era
costituito da un piano terra e da un sottotetto non abitabile, avente la sola
funzione di copertura, quello attuale consta di due piani entrambi abitabili, il
secondo, mansardato, munito anche di finestra che guarda sulla proprietà del
ricorrente.
3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro
complementarietà, sono fondati nei termini logico-giuridici che seguono.
3.1. – Come questa Corte Suprema ha avuto modo di osservare, la
ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente
5

effettuandone i rilievi fotografici.

venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel
rispetto dell’art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457 del 1978, attraverso
interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell’edificio
preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali,

di distanze (vigente al momento della realizzazione dell’opera) e alla relativa
tutela ripristinatoria (Cass. n. 17043/15, che ha altresì escluso che i
regolarmente locali possano incidere, anche solo indirettamente con la
previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative
di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e sui rimedi esperibili nei
rapporti tra privati).
Pertanto, la ristrutturazione di un fabbricato che superi in altezza l’edificio
preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di
dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della
superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti – e quindi
anche per la disciplina delle distanze – come nuova costruzione
(giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass. nn. 21059/09, 22895/04,
16732/03, 1108/01, 8954/00, 6809/00, 1474/99, 5246/97, 5828/96 e 7837/86).
L’aumento di volumetria, ai fini in oggetto, è escluso unicamente se derivi
da un “volume tecnico”, per tale intendendo solo l’opera edilizia priva di
alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a
contenere impianti serventi – quali quelli connessi alla condotta idrica, termica
o all’ascensore – di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali
dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche
quella che costituisce – come il vano scale – parte integrante del fabbricato
6

invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema

(così, Cass. n. 2566/11, che da tale premessa ha tratto la conseguenza per cui,
ai fini della determinazione dell’altezza dell’edificio, va computato il torrino
della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del
fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle

momento della realizzazione dell’immobile, senza che assumano rilievo
eventuali disposizioni contenute in circolari amministrative, che costituiscono
espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività
dell’amministrazione ma non sono fonte di diritto, né di interpretazione della
legge).
Dalla piana applicazione di tali principi scaturisce che in tanto l’altezza di
un fabbricato può essere fissata, ai fini della disciplina edilizia, nella linea di
gronda, in quanto ciò che ne ecceda costituisca un volume tecnico, come per
l’appunto un sottotetto non abitale, avente la sola funzione di isolamento
termico. Diversamente, ai fini della disciplina edilizia occorre considerare
come altezza del fabbricato non la linea di gronda, ma quella di colmo (id est,
la retta d’intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato).
3.2. – Nello specifico, dedotta quale nuova costruzione la ristrutturazione
con sopraelevazione di un edificio preesistente, la Corte territoriale avrebbe
dovuto verificare il requisito di novità delle caratteristiche planovolumetriche, accertando non solo l’altezza della linea di gronda, ma anche
quanto compreso tra questa e la linea di colmo, al fine di stabile se vi fosse
racchiuso un mero “volume tecnico” o al contrario un volume rilevante ai fini
dell’altezza dell’edificio e, quindi, della corrispondenza di quest’ultimo al
fabbricato preesistente.
7

distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al

Invece, la Corte territoriale non solo si è preoccupata di accertare se
l’edificio fosse conforme al progetto di ristrutturazione, cosa del tutto
irrilevante essendo per l’appunto controverso che quest’ultimo riproducesse le
medesime caratteristiche di superficie e di volume del manufatto preesistente,

court irrilevante la linea di colmo del fabbricato.

4. – S’impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel decidere il merito si
atterrà al seguente principio di diritto: “ai fini del computo delle distanze nel
caso di ristrutturazione di un fabbricato preesistente, l’altezza del nuovo
edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo
(data dalla retta d’intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato),
salvo l’ipotesi in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione
d’impianti tecnici non altrimenti situabili”.
4.1. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui
regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385,30 comma c.p.c.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 9.3.2016.

ma ha altresì immotivatamente ritenuto che ai fini della volumetria fosse tout

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA