Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11049 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25454/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

APAL – SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale di Milano,

collegio n. 06, n. 3298/13, pronunciata il 17/06/2013, depositata il

27/09/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. APAL – Società di Mutua Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano la cartella esattoriale emessa dopo l’iscrizione a ruolo delle somme da riscuotere sulla base di un avviso di accertamento, notificato alla contribuente il (OMISSIS), che recuperava a tassazione, per l’annualità 1975, un imponibile Irpeg di Lire 2.290.478.045 e un imponibile Ilor di Lire 2.484.783.244, e sostenne che nella cartella non era indicata la specie dei ruoli (così come distinti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11) in base alla quale era stata effettuata l’iscrizione delle imposte; che, vertendosi in tema d’iscrizione a ruolo dei tributi oggetto di giudizio davanti alle Commissioni tributarie, si doveva trattare di un’iscrizione nei ruoli straordinari, che necessita d’essere previamente autorizzata dall’intendente di finanza; che, nella specie, non soltanto non risultava l’autorizzazione della competente intendenza di finanza, ma non era neppure configurabile il presupposto normativo del “fondato pericolo per la riscossione” in quanto, essendo la società in liquidazione coatta amministrativa, l’accertamento del credito, la sua collocazione nello stato passivo e la distribuzione ai creditori avvenivano con le tipiche garanzie di una procedura concorsuale;

2. il primo giudice rigettò il ricorso della società, con sentenza (n. 30645 del 1986) confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, la quale, a sua volta, disattese l’appello della società, con sentenza (n. 6359/17/1989), impugnata da APAL innanzi alla Commissione tributaria centrale di Milano, la quale, con la pronuncia menzionata in epigrafe, ha accolto il gravame della società, evidenziando (testualmente) che “Come rilevato dai secondi giudici il fondato pericolo per la riscossione risultava sussistente in quanto lo stato di Commissariamento poteva sfociare anche nel fallimento: era necessaria l’autorizzazione dell’Intendenza di Finanza e questa non risultava dal timbro apposto sulla cartella: F.S. FALLITI a conferma del fatto che si trattava di ruolo straordinario, ma da tale timbro non risulta essere stata concessa la necessaria autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11.”;

3. l’Agenzia ricorre con tre motivi e la società non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11,15 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia si duole dell’errore di diritto della sentenza impugnata, che ha ritenuto che l’esistenza dell’autorizzazione dell’intendenza di finanza fosse essenziale ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario delle imposte dovute da una società di assicurazioni sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, senza considerare che, secondo giurisprudenza consolidata, l’unico indefettibile presupposto previsto dall’art. 11 cit., ratione temporis vigente (e cioè nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999), era l’esistenza di un “fondato pericolo per la riscossione”, nella specie conclamato, in ragione dell’ammissione della società alla procedura concorsuale;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), in subordine, nel caso in cui si ritenga che l’autorizzazione dell’intendente di finanza sia un presupposto necessario ai fini della legittima formazione dei ruoli straordinari, l’Agenzia ascrive alla C.T.C. un error in procedendo, per avere completamente omesso di spiegare perchè aveva ritenuto che mancasse in atti la prova dell’autorizzazione in questione e per quale motivo, diversamente da quanto affermato dalle Commissioni di primo e di secondo grado, l’esistenza di quell’autorizzazione non potesse desumersi dal timbro “F.S. FALLITI” impresso sulla cartella esattoriale;

3. con il terzo motivo (“3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54).”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere illustrato perchè, a giudizio della C.T.C., quel timbro apposto sulla cartella non era idoneo a dimostrare l’esistenza dell’autorizzazione dell’intendente di finanza, e, ancora, per non avere considerato che la lettera “F” sta per “Fuori” e la “S” sta per “Scheda”, e che le parole “Fuori Scheda” indicano le iscrizioni nei ruoli straordinari, relative a tutti i contribuenti (compresa la società APAL) soggetti a procedure concorsuali;

4. il primo motivo è fondato e gli altri due restano assorbiti;

la C.T.C. non si è uniformata al principio di diritto enunciato da questa Sezione tributaria (Cass. 29/01/2008, n. 1942, in continuità con Cass. 06/07/2001, n. 9180; Cass. 07/09/2001, n. 11508), cui il Collegio aderisce, in assenza di ragioni ostative, in virtù del quale, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11, comma 5, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), l’autorizzazione dell’intendente di finanza per l’emissione dei ruoli straordinari non è indispensabile in quanto l’unico presupposto a tal fine indefettibile è costituito dall’esistenza di un fondato pericolo (periculum in mora) per la riscossione (profilo, questo, eccentrico al thema decidendum, visto che la C.T.C. ne ha ravvisata la sussistenza);

4. ne consegue che, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso della società contribuente;

5. le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, perchè anteriormente all’inizio della lite tributaria la giurisprudenza era oscillante; le spese del giudizio di cassazione, invece, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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