Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11049 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 19/04/2019), n.11049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10196/2016 R.G. proposto da:

Dama s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Diego

Molfese, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma

piazza Prati degli Strozzi 30.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

e contro

Equitalia Nord s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore.

– intimata –

Avverso la sentenza n. 4470/07/2015 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 16 ottobre 2015.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 3 aprile 2019 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Immacolata

Zeno, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del primo e del

secondo motivo del ricorso principale; rigetto del ricorso

incidentale.

Udito l’avv. Diego Molfese per la ricorrente e l’avv. Anna

Collabolletta per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dama s.r.l. impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord s.p.a., con la quale, in relazione all’accisa sui prodotti petroliferi trasferiti in paesi dell’unione Europea dovuta per l’anno 1998, si intimava il pagamento delle ulteriori indennità di mora e degli interessi, maturati dopo la notifica di precedente cartella di pagamento alla medesima contribuente.

Respinta l’impugnazione in primo grado, Dama s.r.l. propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appello incidentale; con sentenza depositata il 16 ottobre 2015 la Commissione Tributaria Regionale respinse sia l’appello principale che quello incidentale, osservando come l’impugnazione relativa alla precedente cartella di pagamento era stata definita con una decisione assunta dalla Corte di Cassazione, che aveva infine rigettato il ricorso della contribuente.

Avverso la detta sentenza, Dama s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui risponde con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre non ha spiegato difese Equitalia Nord s.p.a.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Dama s.r.l., in liquidazione, lamenta violazione della L. 27 luglio 2000, artt. 2, 5 e 6, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3 e art. 25, poichè erroneamente il giudice di merito ha escluso che la cartella impugnata fosse nulla, nonostante la mancata notifica dell’avviso di pagamento e ancorchè fossero carenti gli elementi minimi necessari per comprendere la natura della pretesa impositiva.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile è in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui muove censure nuove, giammai formulate nel giudizio di appello, relativamente al difetto di motivazione della cartella impugnata, considerato che dalla lettura della sentenza della commissione tributaria regionale emerge che l’unica doglianza avanzata nell’appello principale, fosse riferita all’omessa indicazione delle modalità di conteggio degli interessi.

1.2. E’ infondato, altresì, laddove lamenta la mancata notifica ad essa contribuente dell’atto presupposto, avendo il giudice di merito esattamente spiegato che la cartella venne spiccata in relazione agli interessi maturati successivamente alla notifica di precedente cartella di pagamento, già impugnata dalla Dama s.p.a. – poi Dama s.r.l. – innanzi al giudice tributario senza successo, avendo questa Corte, accogliendo il relativo ricorso promosso dall’Amministrazione, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinto il ricorso introduttivo della contribuente (Cass. 17/04/2013, n. 9278).

Quanto alla riferita doglianza concernente il calcolo degli interessi, è sufficiente ricordare che la cartella impugnata risulta spiccata per il recupero “dell’indennità di mora e dei relativi interessi”, maturati successivamente alla notifica della precedente cartella, oggetto della ricordata impugnativa, essendo quindi già a conoscenza del contribuente la misura dei ridetti accessori indicati nella cartella in precedenza impugnata.

2. Con il secondo motivo assume nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, avendo la commissione tributaria regionale omesso di rilevare il giudicato esterno favorevole ad essa ricorrente -, formatosi per effetto della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano resa il 9 luglio 2002, n. 391.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La cartella impugnata nell’odierno giudizio dalla Dama s.r.l., come già osservato in precedenza, trova esclusivo fondamento nella precedente cartella notificata alla Dama s.p.a. – poi Dama s.r.l. – il 19 aprile 2004 ed impugnata da quest’ultima innanzi al giudice tributario con esito infausto, come risulta chiaramente dalla ricordata pronuncia di questa Corte (Cass. n. 9278 del 2013).

E’ del tutto irrilevante, allora, che avverso altra cartella di pagamento notificata il 20 dicembre 2001 alla Dama s.p.a., la contribuente abbia ottenuto una decisione di annullamento in sede giurisdizionale, peraltro per vizi propri della cartella e senza che il giudice abbia reso una statuizione sul merito della pretesa tributaria, divenuta cosa giudicata (CTP Milano 9/07/2002 n. 391); in realtà, quello che rileva in questa sede è che proprio la successiva cartella notificata il 19 aprile 2004, sulla base della quale è stata spiccato l’atto impugnato, risulta – con sentenza di questa corte divenuta cosa giudicata – pienamente legittima, non potendosi di certo in questa sede rimetterne in discussione la validità, invocando un indimostrato giudicato esterno favorevole alla contribuente, che addirittura non sarebbe stato rilevato nel precedente giudizio definito da questa Corte.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale deduce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, poichè il giudice di merito ha errato nell’escludere il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione, essendo stata impugnata la cartella esattoriale esclusivamente per vizi suoi propri.

3.1. L’esame del motivo resta assorbito.

Invero, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. s.u. 25/03/2013, n. 7381; Cass. n. 6138 del 14/03/2018; Cass. 06/03/2015, n. 4619).

Nella vicenda che ci occupa, allora, atteso il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale, è all’evidenza coma il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli difetta di qualsivoglia interesse.

4. Le spese seguono la soccombenza tra le parti che hanno spiegato difese; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente principale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA