Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11049 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30497-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

– intimati –

A.S.P., AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA – ENTE DI DIRITTO PUBBLICO OPERE

PIE RIUNITE DEVOTO MARINO SIVORI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GUADAGNO, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO MARINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 241/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da A.L., Operatrice socio – sanitaria presso l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona – Opere Pie Riunite D., M., S., rivolta a sentir riconoscere il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione degli abiti di servizio;

la Corte territoriale ha stabilito che il diritto alla retribuzione si giustifica unicamente quale corrispettivo dell’esercizio di un potere di eterodirezione datoriale rivolto a imporre ai dipendenti l’obbligo di indossare/dismettere la divisa sul posto di lavoro prima/dopo il turno, e che, non sussistendo, nel caso di specie, una direttiva di tale contenuto sul cambio d’abito, rimaneva privo di prova il fatto costitutivo del diritto asseritamente violato;

la cassazione della sentenza è domandata da A.L. sulla base di due motivi; l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona – Opere Pie Riunite D., M., S. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria, ed ha proposto altresì ricorso incidentale, rispetto al quale A.L. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

RICORSO PRINCIPALE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di vestizione/svestizione degli abiti di lavoro – Settore sanitario – Igiene pubblica e limiti all’eterodirezione datoriale”; formula critiche alla sentenza d’appello là dove la stessa ha ritenuto applicabile all’Azienda di Servizi alla Persona, la giurisprudenza di legittimità in tema di cd. tempo tuta nelle imprese private (Cass. n. 7738 del 2018), ove si afferma che la retribuzione è dovuta soltanto là dove esista a monte una scelta datoriale di disporre che l’attività di vestizione e svestizione si svolga oltre l’orario di lavoro contrattuale, scelta desumibile dalla natura degli indumenti, dalla specifica funzione che devono assolvere, e quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento;

contesta che tale arresto possa adattarsi al caso in esame, atteso che in una RSA, struttura assistenziale per anziani non autosufficienti, un vuoto anche minimo di assistenza nelle ventiquattro ore da parte del personale preposto, sia medico e infermieristico sia socio sanitario, non sarebbe giustificato;

richiama Cass. n. 27799 del 2017, pronunciatasi su un’ipotesi riguardante il personale infermieristico di una ASL, per concludere che non esistono alternative al riconoscimento di un diritto del lavoratore alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione (7 minuti in entrata e 7 minuti in uscita), oltre l’orario di lavoro contrattuale;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione di legge sulla ritenuta inammissibilità delle istanze istruttorie”; deduce che, quand’anche si volesse sostenere la necessità di una direttiva datoriale circa l’espletamento delle operazioni di vestizione/svestizione oltre l’orario del turno, si sarebbero dovute ammettere le istanze istruttorie proposte dall’odierna ricorrente al precipuo fine di dimostrare quali siano le modalità operative imposte dal datore in merito ai tempi e ai luoghi della vestizione.

RICORSO INCIDENTALE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la RSA – Opere Pie Riunite D., M., S., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”;

la ricorrente incidentale richiama la motivazione della Corte territoriale relativa alla statuizione di compensazione delle spese dei due gradi di merito, ove si sostiene che il ricorso d’appello era stato in parte indotto dall’errata affermazione del Tribunale secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto provare l’obbligo di indossare la divisa prima di timbrare il cartellino;

in proposito la ricorrente incidentale deduce l’erroneità di detta affermazione, osservando come sul punto specifico nessuna discrasia sia riscontrabile nelle motivazioni dei giudici del merito, i quali si sono limitati ad accertare che la ricorrente originaria aveva mancato di provare l’esistenza di direttive datoriali sul cambio di vestiario;

rileva inoltre che seppure la valutazione della Corte d’appello in merito alla rilevanza causale della motivazione del giudice di primo grado rispetto alla radicazione dell’appello fosse ritenuta fondata, questo comporterebbe semmai la compensazione delle sole spese dell’appello e non anche quelle del primo grado di merito;

si esaminano congiuntamente i motivi del ricorso principale in quanto strettamente connessi;

essi vanno dichiarati inammissibili;

i motivi di ricorso contengono critiche generiche che non si rivelano idonee a censurare la ratio decidendi della pronuncia gravata, la quale si basa sull’accertamento negativo della pretesa di parte ricorrente circa il diritto a una retribuzione di 14 minuti – dedicati al cambio d’abito – ulteriori rispetto all’orario di lavoro giornaliero ordinario di sette ore;

la Corte d’appello afferma in proposito che i capitoli di prova per testi dedotti dalla ricorrente, e richiamati a p. 3 del ricorso per cassazione, anche qualora ammessi in primo grado, sarebbero stati inidonei a provare la circostanza giustificativa del diritto preteso;

secondo quanto accertato dalla Corte d’appello (p. 3 sent.), la lavoratrice avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d’abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l’orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un’autonoma retribuzione;

tale affermazione lungi dal contrastare i principi affermati da questa Corte con le sentenze Cass. n. 27799 del 2017, n. 30497 del 2018, n. 12935 del 2018, ribadisce il principio generale in base al quale chi chiede il riconoscimento di un diritto deve provarne il fatto costitutivo;

nel caso in esame, la lavoratrice si è limitata a richiamare genericamente i fondamenti ultimi di quelle decisioni (basate sulla salvaguardia dell’esigenza di continuità assistenziale e della sicurezza ed igiene pubblica), senza nè indicare la norma specificamente violata, nè offrire concreti elementi per comprovare che, in concreto, il tempo per la vestizione e la svestizione, collocandosi fuori turno, dovesse essere retribuito autonomamente dall’Azienda sanitaria;

quanto alla valutazione della Corte territoriale (p. 3 sent.) circa la non utilità delle prove testimoniali (pur qualora ammesse dal Tribunale) richieste dall’odierna ricorrente i questa rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità;

il ricorso incidentale merita accoglimento con riferimento alla domanda di condanna alle spese del primo grado di giudizio a carico di A.L.;

la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia del primo giudice, ne ha avallato ogni statuizione, ivi compresa quella riguardante il regolamento delle spese processuali, non oggetto di alcuna censura in grado di appello da parte della lavoratrice;

il ricorso incidentale merita, dunque, accoglimento, atteso che, in applicazione del generale principio di soccombenza, le spese del primo grado di merito vanno poste a carico di A.L.;

quanto alle spese del grado di appello, le ragioni esposte a sostegno della compensazione non integrano le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.;

pertanto, il motivo va accolto anche sotto tale profilo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, si dispone la liquidazione in questa sede delle spese del giudizio di appello, come da dispositivo;

in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

il ricorso incidentale va accolto;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale e conferma la statuizione sulle spese della sentenza del Tribunale di Genova n. 53 del 2018.

Condanna A.L. al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona – Opere Pie Riunite D., M., S., che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Condanna A.L. al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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