Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11049 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.V.V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 72/65/07, depositata il 17

maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 72/65/07, depositata il 17 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a R.V.V.M., avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000, fra l’altro ritenendo, per quanto qui interessa, che l’estratto meccanografico dai dati dell’anagrafe tributaria, prodotto dall’Ufficio in udienza ed attestante l’intervenuto condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 non fosse sufficiente a comprovare tale circostanza.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, dovendosi ritenere che il documento prodotto dall’Ufficio (e depositato anche in questa sede) sia sufficientemente idoneo a dimostrare l’intervenuta presentazione della domanda di condono (tanto più in assenza di contestazione da parte del contribuente), con conseguente preclusione del diritto al rimborso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che, mentre sussistono giusti motivi – in considerazione dell’epoca in cui si è formata la giurisprudenza di questa Corte in tema di effetti della presentazione della domanda di condono ai fini del diritto al rimborso dell’IRAP – per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’intimato va condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre c.u. ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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