Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11048 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 19/04/2019), n.11048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25030/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del
direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura
generale dello Stato, elettiva ente domiciliata presso i suoi uffici
in Roma via dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
Giunti Editore s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alberto Maria Gaffuri e Francesco D’Ayala Valva, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma viale Parioli
43.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/09/2012 della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, depositata il 19 settembre 2012.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 3 aprile 2019 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Immacolata
Zeno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Anna Collabolletta per la ricorrente e l’avv. Gianfranco
Gaffuri per la controricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Giunti Editore s.p.a. impugnò l’avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Dogane, in relazione alla maggiore aliquota IVA applicata su talune merci importate dall’estero, che erano state riclassificate dall’amministrazione quali album fotografici, anzichè prodotti editoriali come indicato dall’importatrice nella dichiarazione doganale.
Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Dogane propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che lo respinse, con sentenza depositata il 19 settembre 2012, assumendo che le merci importate erano state dichiarate dall’importatrice correttamente quali prodotti editoriali.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Giunti Editore s.p.a.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamenta violazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 2658/1987, allegato I, poichè erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che il prodotto importato dalla controricorrente dovesse essere classificato come libro con finalità didattiche, anzichè quale mero album fotografico, secondo la classificazione doganale vigente.
2. Con il secondo motivo assume violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, avendo la commissione tributaria regionale invocato una circolare ministeriale (la n. 26 del 19 marzo 1985) relativa alle aliquote agevolate in tema di IVA e non alla classificazione doganale, il cui contenuto, comunque, non suffraga la tesi che la merce importata fosse un prodotto editoriale.
2.1. I due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.
E invero, censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell’apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che la pubblicazione denominata “Il libro del bebè” e importata dalla controricorrente in Italia, fosse da classificare – secondo la nomenclatura combinata approvata con il Reg. CEE n. 2658/1987 del Consiglio – come libro educativo anzichè quale album fotografico.
E’ vero, invece, che la commissione tributaria regionale, senza violare alcuna fra le disposizioni surrichiamate, ha semplicemente affermato, con un giudizio in fatto qui incensurabile, che i prodotti importati dalla odierna controricorrente, fossero radicalmente diversi da meri album fotografici, perchè riconducibili nell’ambito di un prodotto editoriale, avendo chiare finalità educative nei confronti dei bambini di età inferiore ai 4 o 5 anni.
Quanto alla circolare emessa dal Ministero delle Finanze 19 marzo 1985, n. 26 (esattamente richiamata dalla circolare ministeriale 7 agosto 1990, n. 63, cui allude la commissione tributaria regionale), il riferimento nella sentenza impugnata al suo contenuto appare pertinente, per la decisiva considerazione che in essa si fornisce una mera descrizione – ma di fonte ministeriale di taluni prodotti, i quali fiscalmente possono considerarsi a tutti gli effetti un libro, id est “tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, pure se solo illustrati o di carattere informativo, purchè stampati”, compresi “i libri di immagini e quelli per bambini in genere”; e siffatta descrizione, all’evidenza, può essere utilizzata dal giudice, anche in ambiti tributari diversi rispetto ai quali è stata introdotta, per rafforzare il suo giudizio in fatto su quale merce sia da considerare un prodotto editoriale piuttosto che un album fotografico.
3. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019