Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11047 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 19/04/2019), n.11047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21849/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

O.G.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 2802/44/14, pronunciata il 13.2.2014 e depositata il

19.3.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/1/2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in data 28/06/2011 O.G., dipendente del Ministero delle Finanze fino al 23/05/2008, chiedeva all’Amministrazione Finanziaria il rimborso dell’importo di 8.652,60 Euro, trattenuta a titolo di Irpef sulla liquidazione dell’indennità di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, la stessa impugnava il silenzio- rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo l’indennità percepita non assoggettabile a tassazione Irpef.

2. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente; decisione che, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado la quale riteneva trattarsi di somme non assoggettabili a Irpef.

3. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

4. Pur essendo stato il ricorso ritualmente notificato, mediante consegna a persona dello studio professionale addetta alla ricezione delle notificazioni, la contribuente non si è costituita in giudizio e non ha svolto alcuna attività difensiva.

5. Il ricorso è stato fissato nella Camera di consiglio del 30.1.2019, ai sensi dell’art. 375, u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con un unico motivo di ricorso l’Ufficio finanziario censura la sentenza impugnata per “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, art. 49, comma 2 e art. 51 e della L. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, rilevando che al Fondo di Previdenza del personale del Ministero delle Finanze istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, sono iscritti di diritto e non volontariamente, tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle Finanze in cui favore il Fondo è tenuto ad erogare prestazioni assistenziali (sovvenzioni per malattia e per decesso degli iscritti medesimi o di familiari a carico) e prestazioni previdenziali (indennità di fine rapporto, pur se aggiuntiva alla indennità di buonuscita erogata) e che tali erogazioni concretizzano e realizzano una precisa finalità istituzionale in attuazione della quale l’attività si configura come intervento obbligatorio al quale il Fondo è tenuto, in osservanza di disposizioni di legge che prescrivono i requisiti soggettivi ed oggettivi la cui sussistenza determina l’emanazione dei conseguenti provvedimenti di erogazione.

1.2. Aggiunge l’Agenzia ricorrente che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme che il dipendente o pensionato percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo ad esso riconducibili, ancorchè la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.

1.3. Sostiene, infine, che le predette disposizioni affermano il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente, ancorchè pensionato, riceve in relazione al rapporto di lavoro.

2. Il ricorso è fondato.

3. Dal Regolamento per l’amministrazione ed erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, art. 2, risulta, infatti, che detto fondo non è costituito da contributi versati in via esclusiva dai dipendenti, ma, al contrario, è interamente alimentato con somme provenienti dalle casse dell’erario. Al riguardo questa Corte con sentenza del 12/06/2003, n. 9430, ha stabilito che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, non è assoggettabile ad imposta, ma in quanto sia esclusivamente alimentato dalle contribuzioni dei dipendenti.

3.1. Più pronunce di questa Corte alla quale si intende dare continuità hanno poi affermato che tale indennità non è esente da Irpef ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R..

3.2. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto (cfr. Sez. 5, con sentenza n. 19859 del 05/10/2016, Rv. 641258 – 01).

3.3. Più recentemente, in senso analogo, con altra decisione questa Corte ha cassato la sentenza che pur facendo applicazione del principio ne aveva fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione dell’indennità, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata (v. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25396 del 25/10/2017, Rv. 646412 – 01).

4. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione cui demanda anche la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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