Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11047 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12198-2015 proposto da:

REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO

REGIONALE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI SICILIA (quale successore

ex lege dell’ASSESSORATO REGIONALE FORESTE DI PALERMO) in persona

dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO VITRANO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 7/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Palesino, con ordinanza depositata l’11/3/2015, dichiarava inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame proposto dall’Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto la domanda proposta da I.G. e condannato l’Assessorato resistente al pagamento in favore del ricorrente, lavoratore a tempo determinato come forestale, di differenze retributive dovute in forza del c.c.n.l. di categoria. La questione riguardava l’applicabilità dei benefici economici previsti dalla contrattazione nazionale, la quale, secondo la tesi dell’Assessorato, non poteva avere efficacia diretta nel territorio isolano, in assenza di una disposizione di recepimento ad hoc. Il Tribunale, invece, fondava la sua decisione sul rilievo che sussistesse un obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire la contrattazione collettiva nazionale, richiamando a tal fine, la L.R. n. 14 del 2006, art. 49 ed escludendo che l’efficacia della delibera di Giunta potesse estendersi al di là dell’individuazione del momento iniziale dell’efficacia del contratto sul territorio siciliano e così derogare in peius alle previsioni del c.c.n.l.;

– l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari propone ricorso per cassazione, tanto avverso la sentenza del Tribunale quanto avverso l’ordinanza della Corte di appello, affidato a unico articolato motivo;

– il lavoratore resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– entrambe le parti hanno depositato memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente rilevata l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., emessa in uno dei casi in cui ne è consentita l’adozione e come nella specie contenente un giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame. Ed infatti tale ordinanza, in quanto emanata nell’ambito suo proprio, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacchè il medesimo art. 348 ter, comma 3 consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass., 27 marzo 2014, n. 7273; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20470; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914). L’ordinanza in esame, peraltro, rispetta il dato normativo, dal momento che la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello per la sua manifesta infondatezza, ovvero per ragioni di merito, ed ha così inteso dare continuità ad un proprio orientamento richiamando le argomentazioni riferite a casi analoghi decisi nel medesimo senso. Il riferimento a precedenti decisioni è espressamente contemplato nell’art. 348 ter c.p.c., che autorizza la motivazione succinta, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi (così Cass. 14 ottobre 2015, n. 20717);

– tanto premesso le amministrazioni ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40; della L.R. sic. 15 maggio 2000, n. 10, art. 23, comma 5; della L.R. sic. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter; della L.R. sic. 14 aprile 2006, n. 14, art. 49, L.R. sic. 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c.. Rilevano l’erroneità della decisione del Tribunale che si è limitato ad affermare la sussistenza di un obbligo di recepimento della normativa nazionale a seguito della modifica della L.R. sic. n. 16 del 1996, art. 45 ter ad opera della L.R. sic. n. 14 del 2006, art. 45 ter (recepimento da attuarsi con il meccanismo previsto dalla medesima L. n. 14 del 2016, art. 49) ed a trasporre il medesimo principio ai rapporti tra contrattazioni collettive;

– il motivo è manifestamente fondato ((v. Cass. 13 gennaio 2016, n. 356; Cass. 23 dicembre 2016, nn. 26973, 26974, 26975; Cass. 29 dicembre 2016, nn. 27396, 27397, 27398);

– s’intende in questa sede riaffermare il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544);

– il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in peius senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098);

– la sentenza del Tribunale non appare rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ritiene (in conformità con la prospettazione di cui al ricorso di primo grado) che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità di recepimento ad hoc mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza del Tribunale di Palermo, con rinvio ad altro giudice di merito il quale, ai fini della soluzione della controversia, farà applicazione del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive nei termini sopra precisati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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